Inceneritore di “Case Passerini”: importante convegno a Campi Bisenzio

31 03 2008

SABATO 5 APRILE alle ORE 21,15 presso la “LIMONAIA” della VILLA MONTALVO a CAMPI BISENZIO (via Limite, 15) si terrà un convegno dal tema “INCENERITORE medici in prima linea”, a sostegno della neonata Lista Civica per le elezioni amministrative comunali (COMITATO CIVICO CAMPIGIANO NO INCENERITORE). Lista della quale Stefano Montanari è capolista.

L’invito è per tutti …





Assemblea di Condominio 2008/2

19 03 2008

Stasera, alle ore 18:00, ci sarà l’annuale Assemblea di Condominio nei locali di Abitare srl, in via dei Querci n. 4 a Firenze (zona Isolotto). Si raccomanda, come al solito, la puntualità.

A stasera e buona Assemblea a tutti.





“Il mistero del fumo irritanti”/Facciamo chiarezza … ma facciamola sul serio!

18 03 2008

“Facciamo chiarezza” è il titolo di un articolo apparso su InformaQuartiere di Febbraio 2008, inserto a cura del Q5 del Comune di Firenze, a firma della d.ssa Paola Landi. E’ questo.

Giusta e doverosa, importante e necessaria. La chiarezza deve essere un obiettivo irrinuniciabile nel rapporto da Istituzioni e Cittadini; in altre parole, trasparenza a 360°. Ma non a senso unico …

Proviamo davvero a fare chiarezza, una volta per tutte. Ripercorriamo le tappe fondamentali di questa assurda vicenda che, loro malgrado, vede protagonisti alcune centinaia di cittadini della zona Peretola-Quaracchi-Brozzi-LePiagge a Firenze. Speriamo, in questo modo, di far luce di alcuni elementi “oscuri” di tutta questa storia e di sfatare alcuni “miti” nati chissà come.

  • Nella primavera del 2007 si inizia a percepire un odore acre, intenso e (quel che più è preoccupante) irritante. La scoperta, fatta poi dagli stessi cittadini, di soffrire tutti assieme di sintomi comuni (tosse, mal di gola, irritamento delle prime vie respiratorie) rende inquiente, ed al tempo stesso preoccupante, questa circostanza.
  • Iniziano le prime telefonate dei cittadini ai Vigili del Fuoco, alla Polizia Municipale, al Q5 del Comune di Firenze, all’Arpat: in estate, su questa scia, anche la stampa cittadina inizia ad occuparsi della vicenda, con alcuni articoli usciti sui quotidiani (leggi qui e qui). E’ da un articolo del quotidiano La Nazione che la vicenda assume il nome de “Il mistero del fumo irritante”.
  • Ma, putroppo, l’estate passa invano e, salvo un incontro promosso da Arpat e Q5 alla vigilia di ferragosto, non succede più niente: anzi, al contrario, succede tutto (come testimoniano i filmati qui riportati) … continua ad accadere di tutto. Le domande (dei cittadini) sono tante, le risposte (delle Istituzioni) sono praticamente assenti: alcuni cittadini cominciano a chiedere lumi sull’operato di una Ditta che produce conglomerati bituminosi e che si trova sulla riva sinistra dell’Arno, a qualche centinaio di metri dalla loro zona. Ma non si smuove niente, nonostante siano passati quasi 6 mesi dalle prime lamentele (6 mesi … non è un errore di battitura. 6 mesi, 180 giorni).
  • Il resto, come ad esempio l’iniziativa congiunta, promossa da Arpat e Q5, per un questionario di rilevazione affidato ai cittadini, è storia di questi giorni …

«Facciamo chiarezza» dicevamo sopra … e facciamola, questa chiarezza. Partiamo da un estratto del verbale di ARPAT, citato in precedenza, e datato 23 ottobre 2007.

“[...] in materia di emissioni in atmosfera l’impianto (ndr, quello della Ditta di conglomerati bituminosi) risulta autorizzato solo in via tacita e la documentazione presentata, ai sensi del DRP 203/88 e successivi, risale al 1994, che peraltro non corrispondente all’attuale configurazione. A questo si aggiunge che, nell’attuale ciclo produttivo è stata accertata la presenza di fonti di emissioni diffuse che alla luce della nuova normativa debbano essere prese in considerazione ai fini del rilascio dell’autorizzazione esplicita. [...] Per quanto sopra esposto, si ritiene opportuno che: (a) la ditta venga autorizzata esplicitamente all’emissione in atmosfera e pertanto presenti una adeguata documentazione tecnica ed impiantistica, al fine di definire con chiarezza le caratteristiche dei forni di essiccamento, l’indipendenza delle linee di produzione, il controllo automatico delle linee o linea di produzione della cabina comando, il convogliamento delle emissioni dall’impianto di abbattimento al camino e le caratteristiche dello stesso, il contenimento delle emissioni diffuse mediante pannelli di chiusura (simili a quelli attuati per la vagliatura e miescelazione) o con altri dispositivi, informazioni utili per conoscere le caratteristiche dell’impianto di abbattimento e suo funzionamento in base alla necessità di produzione del conglomerato (attivazione di una linea o due linee e durata del ciclo di produzione); venga chiarito l’inquadramento dell’impianto al fine dell’applicazione degli inquinanti e relativi valori limite, in base alla normativa vigente nazionale e regionale, ed i punti sopra citati relativi al certificato di analisi n. 901/2007. [...]“

Chi, dopo aver letto questo di un impianto di produzione di conglomerati bitumonosi che si trova “sull’uscio” di casa propria, non si sentirebbe fortemente preoccupato per la propria salute e, soprattutto, per quella dei propri figli?? Se fosse tutto uno scherzo, si potrebbe dire che è di cattivo gusto. Ma, putroppo, non è così.

I cittadini della zona, indipendentemente dagli odori che possono percepire, sono adesso MOLTO preoccupati di quello che ARPAT ha scritto e che, nel Comunicato Stampa del 04 marzo 2008 sembra voler ritrattare o minimizzare. Anche solo basandosi sull’estratto di tale verbale riportato sopra, desta inquietudine apprendere che la documentazione presentata ai fini dell’autorizzazione alle emissioni risalte a 14 anni fa, al 1994. E’ preoccupante sapere che “… è stata accertata la presenza di fonti di emissioni diffuse che alla luce della nuova normativa debbano essere prese in considerazione ai fini del rilascio dell’autorizzazione esplicita …”; e, sicuramente, non lascia sereni sapere che le analisi effettuate in proprio dalla Ditta non danno certezza in relazione “all’inquadramento dell’impianto al fine dell’applicazione degli inquinanti e relativi valori limite, in base alla normativa vigente nazionale e regionale …”.

I cittadini chiedono chiarezza. «Facciamo chiarezza» potrebbe essere, sul serio, il loro nuovo motto. Ma quest’impianto è pericoloso per la salute delle persone? Oppure i cittadini devono fare i conti solo con uno sgradevole, ma innocuo, cattivo odore (come, negli anni, è accaduto per la ex Azienda c.d. “delle ossa”, che oggi ricicla oli usati)? La prospettiva, nei 2 casi, cambia … e di molto!

La risposta di ARPAT e Q5, al momento, è stata la predisposizione di un questionario la cui compilazione è demandata ai singoli cittadini. Un questionario che il Comunicato Stampa di ARPAT, già più volte citato in precedenza, definisce ” … una modalità di ‘indagine socio-ambientale’ già sperimentata con successo anche nella nostra Provincia. Si tratta di uno dei sistemi, attuato positivamente in più parti del mondo, per valutare la gravità del fastidio ed anche avere una conferma il più obiettiva possibile delle lamentele dei cittadini …”.

Piena collaborazione
, ci mancherebbe altro, è anche un dovere civico: detto e fatto (è di questi giorni la consegna al Q5 delle schede compilate relative al mese scorso). I cittadini si chiedono però quale valenza può avere un questionario di auto-rilevazione senza un serio e rigoroso campionamento dei “rilevatori”, cioè di coloro che devono valutare il fenomeno?? Il “reperimento” dei valutatori, sia per quanto riguarda il numero che la tipologia, è stato lasciato alla buona volontà delle persone intervenute ad un incontro, tenutosi il 30 gennaio 2008 presso il Q5. La percezione del fenomeno è diversa tra una casalinga che, tendenzialmente, vive quotidianamente nella zona, ed un pendolare che esce la mattina alle 7 e vi rientra 12 ore dopo. Poco oggettivizzabili appaiono poi anche “i voti” da dare agli odori: 1, 2, 3 (basso, medio, alto). Quando è 1 e quando è 3? Oppure quando è 2 invece di 3? Mah … Ed il questionario, che doveva durare 1 mese (11 febbraio 2008 – 12 marzo 2008) è stato prorogato per un altro mese ancora. Servirà a qualcosa?

Ma non sarebbe stato più semplice installare nella zona, una o più centraline per la rilevazione dell’aria?? Quelli si che sarebbero stati dati attendibili, oggettivi e significativi! In fondo, con il traffico, non funziona così? L’abbiamo chiesto a gran voce, ma la risposta (in questo caso) di ARPAT e Q5 è stata: questionario. E questionario è stato … Non ci pare, sinceramente, difficile da attuare, quanto appena detto. Eppure nessuno lo prende in considerazione e si continua a non volerlo considerare. Al punto che la d.ssa Paola Landi, Q5, nell’articolo apparso su InformaQuartiere, a cura dello stesso Q5, afferma che “… non è ancora chiaro a cosa o a chi attribuire il fenomeno degli odori molesti …”. E qui si gira intorno ad un altro equivoco che, una volta per tutte va chiarito. Gli odori, per quando sgradevoli, sono e rimangono odori; anche ARPAT, sempre nel Comunicato Stampa del 04 marzo 2008, precisa che “… La normativa nazionale (DM 152/06 e DPR 203/88) non ha mai considerato i limiti delle emissioni in termini olfattivi …”. Ma il problema, come detto prima, è capire se gli odori possono solo distrubare “il quieto vivere dei cittadini nella loro quotidianeità” oppure sono dannosi per la loro salute. Nell’uno o nell’altro caso le conseguenze sono diverse, c’è un abisso tra le due ipotesi.

Ed i cittadini vogliono risposte, voglio sapere se stanno rischiando qualcosa in termini di salute oppure no, vogliono risposte certe ed attendibili. Ma è poi tanto difficile da capire?

Abbiamo fatto sufficiente chiarezza? Non vogliamo assistere a ripalli di responsabilità, ad un “teatrino” molto poco divertente, dove la Provincia (leggi la risposta all’interrogazione avanzata dai Consiglieri provinciali di Sinistra Arcobaleno) chiama in causa il Comune in quanto, tramite il Sindaco, massima “autorità sanitaria” del territorio, ed il Comune (leggi l’intervista apparsa il giorno 01 marzo 2008 su L’Unità, Cronaca di Firenze, dell’Assessore all’Ambiente) rimanda “la palla” alla Provincia che invece è la titolare della autorizzazioni concesse.

Vogliamo risposte certe … adesso, visto che è passato un anno da quando la vicenda è iniziata, le pretendiamo. Sono un nostro diritto: ci sforziamo di essere cittadini modello, paghiamo le tasse ed, ovviamente, vogliamo risposte dai nostri “dipendenti” (per usare un termine molto in voga, ultimamente).

Siamo qua, disposti e disponibili, a dialogare e, nel caso, a dare ampia pubblicità e visibilità alle rispose che riceveremo.

O che, meglio, ci auguriamo, e speriamo, di ricevere …





Una serata diversa? Semplice … a due passi da casa/2

14 03 2008

Ricordate? Ne avevamo già parlato qui.

Stasera, la Big Band “50ZERO28” si esibisce in concerto presso il Circolo Ricreativo culturale BROZZI (Firenze, Via Di Brozzi, 312); l’evento è organizzato in collaborazione con il gruppo Trekking “STRADA FACENDO”. Dalle 20:00 “Cena-Buffet“ e, a seguire, alle ore 21:30, il Concerto. Tutto compreso, €. 10.00 …
Ulteriori informazioni nella locandina dell’evento (clicca qui per vederla e stamparla).





Infiltrazioni nel lastrico solare in condominio. In caso di danni, obbligo risarcitorio

13 03 2008

In tema di condominio di edifici la terrazza a livello, anche se di proprietà o di uso esclusivo di un singolo condomino, assolve alla stessa funzione di copertura del lastrico solare posto alla sommità dell’edificio nei confronti degli appartamenti sottostanti.
Ne consegue che anche se appartiene in proprietà o se è attribuito in uso esclusivo ad uno dei condomini, all’obbligo di provvedere alla sua riparazione o alla sua ricostruzione sono tenuti tutti i condomini, in concorso con il proprietario o con il titolare del diritto di uso esclusivo. Tale criterio di riparto vale però solo per la pavimentazione e, in genere, la struttura che regge la terrazza. Non trova invece applicazione per ciò che si riferisce ai parapetti, ai muretti o alle ringhiere che sono funzionalmente destinati a rendere più sicuro agevole l’uso della terrazza e che devono pertanto essere mantenuti a cura e a spese del proprietario. Pertanto, dei danni cagionati all’appartamento sottostante per le infiltrazioni d’acqua provenienti dal lastrico, deteriorato per difetto di manutenzione, rispondono tutti gli obbligati inadempienti alla funzione di conservazione, secondo le proporzioni stabilite dal cit. art. 1126, vale a dire, i condomini ai quali il lastrico serve da copertura, in proporzione dei due terzi, ed il titolare della proprietà o dell’uso esclusivo, in ragione delle altre utilità, nella misura del terzo residuo

[Cassazione civile , sez. III, sentenza 13/12/2007 n° 26239]

(Fonte: IlCondominioweb)





Finanziaria 2008: Circolare esplicativa dell’Agenzia delle Entrate sulla detrazione (19%) relativa al costo degli abbonamenti dei servizi di trasporto pubblico

12 03 2008

Sullargomento avevamo già scritto qui e qui (clicca qui per leggere tutti gli articoli).

E’ uscita, recentemente, una Circolare dell’Agenzia delle EntrateOGGETTO: Detrazione per gli abbonamenti ai mezzi di trasporto pubblici [art. 1, comma 309, legge n. 244 del 27 dicembre 2007]») che fa chiarezza su tutti gli aspetti inerenti questa nuova detrazione del 19% sul costo degli abbonamenti dei servizi di trasporto pubblico.

La Circolare in questione, la n. 19/E del 07 marzo 2008, è questa e la si può consultare seguengo questo link (clicca qui).

Questo è il testo della Circolare:

Roma,07 marzo 2008, Circolare n.19/E

OGGETTO: Detrazione per gli abbonamenti ai mezzi di trasporto pubblici
(art. 1, comma 309, legge n. 244 del 27 dicembre 2007).

Premessa

La legge n. 244 del 27 dicembre 2007 (legge finanziaria 2008) all’art. 1, comma 309, ha introdotto, per l’anno 2008, una nuova agevolazione fiscale concernente le spese sostenute per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico. In particolare il comma in esame riconosce una detrazione IRPEF del 19% dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2008 per l’acquisto di abbonamenti ai servizi “di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale”, per un importo non superiore a 250 euro (con un risparmio d’imposta, quindi, fino a 47,50 euro). La norma specifica che la detrazione spetta a condizione che le suddette spese non siano deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo (ad esempio, nel caso in cui il costo dell’abbonamento per le spese di trasporto risulti inerente e quindi deducibile dal reddito d’impresa o di lavoro autonomo). La detrazione spetta anche se le spese sono sostenute nell’interesse dei familiari che risultino a carico ai sensi dell’art. 12 del TUIR.
1 Soggetti ammessi alla detrazione (beneficiari)

La ratio della disposizione in commento è riconducibile alla volontà del legislatore di promuovere l’utilizzo dei mezzi pubblici per il rilancio della mobilità collettiva sostenibile, urbana ed extraurbana, favorendo, nel quadro delle misure di politica ambientale, anche l’abbattimento delle emissioni inquinanti.  [segue ...]

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Assemblea di Condòminio

11 03 2008

E’ in corso di distribuzione la comunicazione ufficiale (che qui, nel Blog, come se fosse uno scoop … anticipiamo) della Convocazione dell’Assemblea di Condòminio. Quest’anno si terrà, salvo sorprese dell’ultimo momento, Mercoledì 19 marzo 2008, alle ore 18:00 nei locali di Abitare srl in Firenze, via dei Querci 4.

Appuntamento da segnare sul proprio calendario. Speriamo poi che non finisca così …

(fonte dell’immagine: Kataweb)




Condominio: si può gestirlo da soli? L’Amministratore è sempre indispensabile?

10 03 2008

[tratto da Repubblica.it]

Autogestire il condominio e convivere felicemente senza amministratore: si può fare o la legge non lo consente? E se si può, che rischi si corrono? Sono in molti a chiederlo un po’ perché c’è chi è rimasto scottato da esperienze negative, un po’ per cercare di risparmiare. E così soprattutto quando si tratta di piccoli condomini, magari palazzine per le vacanze, con esigenze di amministrazione ridotte al minimo e convivenza limitata a poche settimane all’anno, o di immobili di nuova costruzione con tutti i servizi autonomi, spunta l’idea di organizzarsi del tutto in via amichevole rinunciando alla figura dell’amministratore esterno. In effetti quando si tratta di pochi appartamenti fare a meno di questa figura è consentito e legalmente possibile, ma per la gestione condominiale occorre comunque rispettare quello che prevede il Codice Civile per evitare problemi se la situazione ad un certo punto dovesse diventare meno idilliaca o ci fosse la necessità di lavori sulle parti comuni. Ecco allora tutto quello che c’è da sapere se si decide di far da sé.
La nomina “obbligatoria” – L’articolo 1129 del Codice Civile stabilisce che “Quando i condomini sono più di quattro, l’assemblea nomina un amministratore. Se l’assemblea non provvede, la nomina è fatta dall’autorità giudiziaria, su ricorso di uno o più condomini.” Val la pena di notare che il testo della norma fa riferimento al numero di proprietari e non a quello degli appartamenti, il che significa che può capitare che non sia obbligatoria la nomina di un amministratore anche se ci si trova in un palazzo con molti appartamenti, parte dei quali, però, appartengono ad un solo proprietario. In ogni caso in concreto finchè c’è accordo tra condomini anche se ci sono più di quattro proprietari è possibile fare a meno dell’amministratore. Se però per un qualsiasi motivo ci sono dei contrasti, ciascun condomino si può rivolgere al giudice in qualunque momento, anche dopo anni di pacifica “autogestione”, e chiedere che l’amministratore venga nominato.
Doveri e poteri dell’amministratore -  I compiti dell’amministratore sono regolati dal Codice Civile. In base all’rticolo 1130, l’amministratore deve:

1) eseguire le deliberazioni dell’assemblea dei condomini e curare l’osservanza del regolamento di condominio;

2) disciplinare l’uso delle cose comuni e la prestazione dei servizi nell’interesse comune, in modo che ne sia assicurato il miglior godimento a tutti i condomini;

3) riscuotere i contributi ed erogare le spese occorrenti per la manutenzione ordinaria delle parti comuni dell’edificio e per l’esercizio dei servizi comuni;

4) compiere gli atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell’edificio;

5) alla fine di ciascun anno deve rendere conto della sua gestione, presentando il bilancio a consuntivo e le previsioni per l’anno successivo, con la relativa ripartizione delle spese.

A parte la gestione puramente contabile, l’amministratore deve quindi intervenire per disciplinare l’uso delle cose comuni, ossia consentire a tutti i condomini di usufruire dei servizi comuni in maniera completa: ad esempio ha l’obbligo di far eseguire verifiche in caso di danni a singoli appartamenti dovuti a malfunzionamento di impianti condominiali, come pure deve provvedere alla manutenzione straordinaria, ad esempio facendo effettuare interventi urgenti in caso di parti pericolanti, anche se non è stato possibile convocare un’assemblea in anticipo. Altro obbligo è quello di perseguire i condomini morosi: per questo ha la possibilità di chiedere al tribunale un decreto immediatamente ingiuntivo quando le quote condominiali non vengono saldate. Infine l’amministratore deve intervenire per far rispettare il regolamento condominiale, e nei casi più gravi può rivolgersi direttamente al magistrato.
Questioni di ordinaria burocrazia – In sostanza, quindi, l’amministratore deve occuparsi di far sì che tutto funzioni e anche farsi carico dell’ordinaria burocrazia, che spetta tutta a lui in quanto legale rappresentante del condominio. Spetta all’amministratore, infatti, effettuare tutte le pratiche che riguardano il condominio, dal rapporto con i fornitori a quello con il Comune in caso di parcheggi, passo carrabile ecc, alle pratiche per le detrazioni in caso di ristrutturazione. E se c’è qualche grana, anche se le responsabilità ricadono su tutti i condomini, il primo ad essere chiamato in causa è lui, ed è l’amministratore che si deve attivare per risolvere il problema.
Così se è più facile farne a meno nei Comuni piccoli quando la burocrazia è ridotta al minimo, o nei palazzi nuovi, quando non ci sono lavori da deliberare, nelle altre situazioni rinunciare a chi si occupa di queste cose è un po’ più complicato. Non va dimenticato, poi, che chiunque viene delegato dal condominio a effettuare qualunque tipo di pratica in nome e per conto di tutti i proprietari assume di fatto in quel momento la veste di amministratore a tutti gli effetti.
Condominio e comunione – Al de là del ruolo che deve svolgere l’amministratore, occorre poi affrontare il problema delle tabelle millesimali. Infatti, se queste ci sono la divisione delle spese non potrà non tenerne conto; se invece le tabelle non ci sono l’immobile si presume in comunione. E nella comunione, per legge, le quote di proprietà sono uguali. Così a prescindere dalla grandezza e dalle altra caratteristiche degli appartamenti le quote condominiali in questo caso sono uguali per tutti. E ciascun proprietario ha lo stesso “peso” degli altri quando si tratta di decidere sul da farsi.
Decisioni vincolanti solo se passano per l’assemblea – Infatti che ci siano o no le tabelle, bisogna considerare che quando c’è necessità di eseguire i lavori sulle parti comuni, ad esempio sistemare il tetto, oppure semplicemente decidere come gestire gli spazi comuni, l’unico modo per prendere decisioni vincolanti per tutti è quello di approvare la relativa delibera in assemblea. Lo stabilisce l’articolo 1105 del Codice Civile precisando che, per gli atti di ordinaria amministrazione, le deliberazioni della maggioranza dei partecipanti (calcolata secondo il valore delle loro quote) sono obbligatorie per la minoranza dissenziente. E per la validità delle deliberazioni della maggioranza – stabilisce ancora il Codice – si richiede che tutti i partecipanti siano stati preventivamente informati dell’oggetto della deliberazione, e se non si prendono i provvedimenti necessari per l’amministrazione della cosa comune o non si forma una maggioranza, ovvero se la deliberazione adottata non viene eseguita, ciascun partecipante può ricorrere all’autorità giudiziaria, che provvede in camera di consiglio e può anche nominare un amministratore.
Lavori urgenti e rimborso delle spese – Queste regole valgono anche e soprattutto quando si tratta di deliberare sulla necessità di effettuare lavori sulle parti comuni, ad esempio sul tetto. Per questo l’articolo 1110 del Codice Civile stabilisce che nel caso di trascuratezza da parte degli altri comproprietari, il condomino che abbia anticipato le spese per evitare il deterioramento del bene comune può chiedere il rimborso agli altri ma solo delle spese sostenute per la conservazione al fine di evitare il deterioramento della cosa comune. Ma su questo tema è intervenuta la Cassazione per precisare che “il condomino che ha fatto spese per le cose comuni senza autorizzazione dell’amministratore o dell’assemblea non ha diritto al rimborso, salvo che si tratti di spesa urgente”. Si può dunque intervenire senza passare per una regolare assemblea e poi ottenere che gli altri proprietari paghino la loro quota di spesa solo se si può dimostrare l’effettiva urgenza dei lavori. Altrimenti senza una regolare assemblea chi non era stato interpellato o non era d’accordo può anche evitare di pagare, salvo ovviamente la possibilità di fargli causa.
La responsabilità solidale – Inoltre è bene sapere che amministratore o no, la responsabilità del condominio è sempre “in solido”, il che significa che se c’è un problema con un fornitore o altro che riguardi le parti comuni sono tutti responsabili. E se uno solo non paga per i servizi comuni ci si può rivalere su tutti gli altri. Infatti, come ha ribadito anche la Cassazione con la sentenza 14593 del 30/7/2004, “In relazione ai debiti contratti dal condominio per il godimento di servizi comuni e beni, concernenti prestazioni normalmente non divisibili, rispetto alle quali ciascun condomino ha interesse per l’intero, si applica il principio di cui all’art. 1294 cod. civ., dal quale deriva una presunzione di solidarietà a carico di tutti i condomini.” Quindi se si trascurano pagamenti comuni tutti rischiano.
Regole per tutti per non sbagliare – Quindi se si decide di fare a meno dell’amministratore, a parte approfondire tutte le regole imposte dal Codice, una buona soluzione può essere quella di mettersi a tavolino e scrivere un regolamento. Se si è tutti d’accordo si può approvare all’unanimità, e in questo caso è possibile imporre regole altrimenti non valide, come ad esempio divieto di affittare gli appartamenti uso ufficio o di tenere animali domestici, o divieto di parcheggiare nel cortile. Nel testo si può stabilire anche come gestire la questione della pulizia degli spazi comuni o come tenere i rapporti con i fornitori, insomma una sorta di decalogo interno per la convivenza per evitare il più possibile problemi e complicazioni future. Un regolamento approvato all’unanimità è vincolante anche per chi dovesse successivamente acquistare un appartamento, come pure per eventuali inquilini in affitto. Una garanzia per mettersi al riparo da sgradite sorprese.





Un problema mai sopito …

6 03 2008

Ricordate cosa dicevamo a proposito dell’amianto? Nessuna novità, solo informazioni già molto conosciute … putroppo.

Segnalo un articolo, apparso oggi su 055news.it,  che titola “Asilo nido non fa rima con amianto ma siamo molto vicini…” e che parla dell’amianto con cui condividiamo, a 2 passi (a 30 metri, letterali, dal nostro Condominio, la quotidianeità delle nostre giornate. E non siamo soli: anche i (poveri) bimbi di 2 scuole materne comunali. Sotto è riportato, integralmente, il testo dell’articolo. L’invito è comunque quello di andarlo a leggere direttamente sul sito di 055news.it, dove sono presenti anche alcune fotografie.

Noi ci auguriamo che le Autorità cittadine, a cui in copia invieremo questo post, ci possano offrire risposte concrete, significative e, visto il problema, immediate. Daremo, com’è nostro solito, ampia e diffusa pubblicità alle risposte che, ci auguriamo di cuore, riceveremo.

Ma, intanto, ecco il testo dell’articolo.

«I manufatti in cemento-amianto, tubazioni o lastre comunemente chiamati con il nome dell’azienda di Casale Monferrato che li produceva, non solo non si sono rivelati di vita eterna come il nome indicava ma anche causa di gravi problemi per la salute dei lavoratori e per l’ambiente. La pericolosità dei prodotti in cemento-amianto è dovuta alla possibile liberazione di fibre di amianto che normalmente sono legate alla malta cementizia. E’ ormai dimostrato che anche bassissime esposizioni a polveri di amianto possono indurre un ben preciso tumore polmonare (il mesotelioma pleurico)… Al momento non vi è obbligo di rimozione, devono però essere mantenuti in buono stato di conservazione. Eccoci! Infatti nell’area ex Gover dove vivono parecchie decine di senzatetto ci sono interminabili tettoie in eternit che non sono controllate da tanto, troppo tempo. Alla mercè di chi le puo’ rompere e utilizzarle per altri scopi: ci potrebbe essere pure qualche disgraziato che le rompe e le brucia per scaldarsi aumrntandone la pericolisità…: sono semplicemente dannose se lasciate incustodite in quel modo. Sarebbe opportuno tenere alla larga i nostri bambini da quei posti e non solo, nessuna persona dovrebbe esporsi.  Ma c’è un ma e un purtroppo…  Il Comune ha costruito due asili nido a 50 metri di distanza dall’eternit…!!!! Leggi il seguito di questo post »





“Il mistero del fumo irritante”: di che colore lo volete il fumo?

6 03 2008

Su 055news.it è apparso un nuovo articolo che ci riguarda: «Via del Pesciolino: di che colore lo volete il fumo?» Lo potete leggere su direttamente su 055news.it, guardando anche la galleria fotografica; di seguito  un estratto dell’articolo.

Leggiamo con stupore queste dichiarazioni come ci stupimmo a suo tempo dell’iniziativa del Quartiere 5 sui questionari.  Noi di 055news potevamo fare un questionario, oppure un bel sondaggio agli abitanti di via del Pesciolino (preferite il fumo bianco o colorato di rosa?). Ma a chi se non al Quartiere e agli Assessori che ci amministrano spetta il giusto compito di far rispettare una certificazione dei tecnici ARPAT?! Non voglio pensare che nessuno prenda posizione per l’importanza dell’assetto societario della Conglobit stessa che come tutti sanno è una società a partecipazione di tutti i più grandi e i più in vista costruttori fiorentini che la fanno da padrone sugli appalti riguardanti il rifacimento del manto stradale fiorentino, della FI-PI-Li e tante altre opere ancora. E non voglio neanche pensare che questo rimpallamento poco decisionista sia influenzato dalla speranza che consegnino il nuovo stabilimento di conglomerati bituminosi di Empoli prima possibile. Di fatto però questa patata bollente pare non volerla nessuno tra le mani. Ma intanto i fumi ci sono, la gente sta male e tutto scorre. Panta rei diceva qualcuno; tutto scorre, anche i questionari del Q5. Leggiamo con stupore la critica dell’Assessore Claudio del Lungo (Ambiente, Comune di Firenze) riguardante l’iniziativa del Q5 che ha proposto la compilazione di un questionario ai cittadini residenti per rilevare la fonte dei fumi di via del Pesciolino che per il Q5 sono ancora misteriosi. «Quei fumi non sono stati monitorati a sufficienza» aggiunge l’Assessore, «… Non capisco come un’azienda possa viaggiare da 18 anni con un’autorizzazione provvisoria. L’azienda tratta di fatto rifiuti…»





Infiltrazioni dal lastrico solare condominiale. In caso di danni, obbligo risarcitorio

6 03 2008

In tema di condominio di edifici la terrazza a livello, anche se di proprietà o di uso esclusivo di un singolo condomino, assolve alla stessa funzione di copertura del lastrico solare posto alla sommità dell’edificio nei confronti degli appartamenti sottostanti.
Ne consegue che anche se appartiene in proprietà o se è attribuito in uso esclusivo ad uno dei condomini, all’obbligo di provvedere alla sua riparazione o alla sua ricostruzione sono tenuti tutti i condomini, in concorso con il proprietario o con il titolare del diritto di uso esclusivo.
Tale criterio di riparto vale però solo per la pavimentazione e, in genere, la struttura che regge la terrazza. Non trova invece applicazione per ciò che si riferisce ai parapetti, ai muretti o alle ringhiere che sono funzionalmente destinati a rendere più sicuro agevole l’uso della terrazza e che devono pertanto essere mantenuti a cura e a spese del proprietario.
Pertanto, dei danni cagionati all’appartamento sottostante per le infiltrazioni d’acqua provenienti dal lastrico, deteriorato per difetto di manutenzione, rispondono tutti gli obbligati inadempienti alla funzione di conservazione, secondo le proporzioni stabilite dal cit. art. 1126, vale a dire, i condomini ai quali il lastrico serve da copertura, in proporzione dei due terzi, ed il titolare della proprietà o dell’uso esclusivo, in ragione delle altre utilità, nella misura del terzo residuo

[Cassazione civile , sez. III, sentenza 13/12/2007 n° 26239: leggi qui]

(Fonte: IlCondominioWeb)





Autocelebrazione …

5 03 2008

Una volta … solo una volta.

Un piccolo peccato di autocelebrazione.

100.000

Alle 12:04 di oggi, 05 marzo 2008, questo Blog ha raggiunto, e superato, le 100.000 pagine viste! Un successo straordinario, con la “S” maiuscola.

Grazie (di cuore) a tutti!

Ma adesso, com’è giusto, passato il momento di euforia … torniamo con il piedi per terra.





“Il mistero del fumo irritante”: non siamo soli! Putroppo …

5 03 2008

Non siamo soli … Certo, non si può essere soddisfatti, tutt’altro. Ma non siamo un caso isolato nella città di Firenze. Se a Nord, a casa “nostra” si sta male, a Sud non si sta certo molto meglio.

Sul quotidiano La Nazione di martedì 26 Febbraio 2008, a pagina XIX della cronaca metropolitana, è apparso quest’articolo.

Anche alcuni cittadini abitanti a Compiobbi, da tempo, denunciano “… disturbi alle vie respiratorie, tosse, bruciori ed arrossamenti agli occhi …” che ritengono essere causati da ” … impianti di produzione di conglomerati bituminosi …”.

Ma non sono gli stessi distrurbi che, da quasi un anno, anche i cittadini di via del Pesciolino denunciano? Ma, anche in questo caso, non è un impianto di conglomerati bitumonosi ad essere ritenuto (a torto o a ragione) la causa di tali distrubi? Ma, allora, le 2 cose sono legate tra loro? Causa-effetto?

A questo punto i casi sono 2: Compiobbi e Pesciolino. Le coincidenze cominciano a diventare inquitanti …

Mentre attendiamo, con fiducia e trepidazione, che le Autorità competenti intervengano, chi è interessato può leggere l’articolo sopra citato, per intero, qui sotto. Buona lettura …

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«Fumi irritanti, ora basta»

Compiobbi, scatta l’esposto contro un’azienda
di LEONARDO BARTOLETTI

DAUNA PARTE all’altra dell’Arno, probabilmente una questione di ‘correnti ’aria’. Il fatto è che – evidentemente – il cattivo odore che parte da Vallina ed arriva a Compiobbi ha scatenato la protesta degli abitanti della frazione del comune di Fiesole. Che hanno individuato la causa dei loro problemi nell’azienda Seiemac, che lavora sulla sponda opposta del fiume, a Vallina, nel comune di Bagno a Ripoli, ma che – forse, secondo il responsabile della società – potrebbe non essere la ‘destinataria giusta’ della rabbia della gente. Il risultato è un esposto che da Compiobbi hanno fatto partire con destinazione Procura della Repubblica presso ilTribunale di Firenze. I cittadini in questione abitano in via Polifemo. In tutto oltre cento famiglie, che vivono in una zona dove si trovano anche scuole elementari emedie, con circa duecento alunni. «Alcuni di loro — dice l’esposto — da tempo hanno iniziato ad avere disturbi alle vie respiratorie, tosse, bruciori ed arrossamenti agli occhi. Nella zona antistante, e precisamente in località Vallina, operano tre impianti di produzione di conglomerati bituminosi, di calcestruzzo e dimanufatti in calcestruzzo. Si tratta—sempre secondo quanto contenuto nell’esposto — della Seiemac Srl. Da diverso tempo, in concomitanza col funzionamento di detto impianto, sono risultati presenti nell’aria odori e fumimaleodoranti e irritanti, simili a quelli che si sentono sulle strade durante l’asfaltatura delle stesse». Leggi il seguito di questo post »





“Il mistero del fumo irritante”: articolo apparso sul quotidiano l’Unità

4 03 2008

Snapshot_01-03-2008_Unita_cronacaFirenze_pIISabato 01/03/2008, sul quotidiano l’Unità, a firma di Davide Belperio, a pagina II della Cronaca di Firenze, è apparso l’ennesimo articolo sui fumi maleodoranti e, putroppo, irritanti che i cittadini di questa zona, quotidianamente, respirano. E non sono i soli; anche i bimbi di 2 asili comunali della zona, giornalmente, si ritrovano inondati di questi spiacevoli “effluvi”.

L’Assessore Claudio del Lungo (Ambiente, Comune di Firenze) critica l’iniziativa del Q5 che ha proposto la compilazione di un questionario ai cittadini residenti per rilevare la fonte di questi fumi che per il Q5 (ma non per i cittadini residenti in via del Pesciolino) sono ancora misteriosi. «Quei fumi non sono stati monitorati a sufficienza» aggiunge l’Assessore, «… non capisco come un’Azienda cosa possa viaggiare da 18 anni [ndr, diciotto anni; diciotto, non è un errore di battitura] con un’autorizzazione provvisoria. L’Azienda tratta di fatto rifiuti. … ».

L’articolo integrale, davvero interessante da leggere, è questo.

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Una serata diversa? Semplice … a due passi da casa

3 03 2008

Un condòmino ci segnala questa interessante iniziativa a cui, nel nostro piccolo, diamo un pò di visibilità.

La Big Band “50ZERO28” in  concerto; musica per ballare e ascoltare! Venerdì 14 marzo 2008, in collaborazione con il gruppo Trekking “STRADA FACENDO”, presso il Circolo Ricreativo culturale BROZZI (Firenze, Via Di Brozzi, 312). Dalle 20:00 “Cena-Buffet“ e, a seguire, alle ore 21:30, il Concerto. Tutto compreso, €. 10.00 …
Ulteriori informazioni nella locandina dell’evento (clicca qui per vederla e stamparla).





Radio-Burde

1 03 2008

Andrea Gori interviene stamani mattina (in diretta nazionale) nel programma «Il Gastronauta», il popolare programma radiofonico di Davide Paolini su Radio24. Si parlerà, ovviamente, di Pizza e Vino … e di tanto altro.

Per chi è interessato, l’orario giusto per sintonizzarsi davanti alla Radio è le 11.00. La frequenza di Radio24, per la città di Firenze, è 103.85: per le altre città, cerca qui.

Buon ascolto …