Assemblea (dei condòmini): dove deve tenersi?

11 04 2008

Poiché nessuna disposizione di legge prevede il luogo in cui deve tenersi l’assemblea, in assenza di una norma regolamentare che imponga particolari vincoli in tal senso, deve ritenersi che la delibera adottata dall’assemblea di un condominio in multiproprietà, tenutasi non nel comune in cui è ubicato l’immobile, bensì - per prassi consolidata - in un’altra città facilmente raggiungibile da tutti i condomini, non sia illegittima neppure sotto l’aspetto dell’eccesso di potere.

[Trib. civ. Tempio Pausania, sez. dist. Olbia, 22 maggio 2006, n. 112]

(Fonte: IlCondominioweb)





Bollette telefoniche: nuovo provvedimento del Garante della Privacy

9 04 2008

Il Garante della privacy autorizza, a partire dal 1° luglio 2008, tutti i fornitori di servizi di comunicazione elettronica, accessibili al pubblico, a indicare nella fatturazione dettagliata richiesta dagli abbonati, i numeri completi delle chiamate (per il provvedimento, clicca qui). Le compagnie telefoniche, che intendono avvalersi di questa possibilità, dovranno informare i propri abbonati del cambiamento nelle modalità di invio del traffico telefonico. A loro volta, gli abbonati che intendono mantenere l’elenco delle chiamate con le ultime tre cifre mascherate dovranno esprimere tale volontà al proprio gestore. Altrimenti, dal primo luglio 2008, l’invio del traffico telefonico conterrà i numeri in chiaro. L’informativa - che la compagnia telefonica è obbligata a dare - deve essere allegata ad almeno due fatture e pubblicata sul proprio sito web.

In particolare, l’informativa dovrà:

- menzionare la decisione del fornitore di avvalersi dell’autorizzazione, specificando che tutti gli abbonati che abbiano chiesto o chiederanno la fatturazione dettagliata la riceveranno in chiaro”, salvo che non richiedano il mascheramento delle ultime tre cifre;

- contenere l’invito, rivolto a tutti gli abbonati, che abbiano chiesto o chiederanno la fatturazione dettagliata in chiaro”, a informare coloro che utilizzino l’utenza che la fatturazione perverrà completa di tutti i numeri chiamati relativi alle comunicazioni documentate nella fatturazione dettagliata.

L’autorizzazione data dal Garante presuppone che i gestori telefonici abbiano abilitato i propri utenti a effettuare comunicazioni e a richiedere servizi da qualsiasi terminale, avvalendosi per il pagamento di modalità alternative alla fatturazione. Il provvedimento del Garante è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 3 aprile 2008.

[Fonte: Governo Italiano, Garante Privacy]





Limiti anche per i cani (dei) condòmini: non possono abbaiare giorno e notte!

4 04 2008

I cani che vivono in un condominio non possono abbaiare giorno e notte disturbando i vicini di casa ma è anche vero che i padroni devono osservare scrupolosamente il regolamento condominiale e limitare al massimo i rumori molesti prodotti dal cane.

Dal momento che è del tutto impossibile coartare la natura dell’animale al punto da impedirgli di abbaiare, si deve fare tutto il possibile per anticipare le possibili cause di agitazione ed eccitazione dell’animale, principalmente nelle ore notturne.

In concreto non si può fare molto e la Cassazione, pur riconoscendo che i proprietari del cane non hanno osservato il regolamento condominiale, non li ha condannati a risarcire i danni patiti dal vicino disturbato e, inoltre, ha anche stabilito che, al fine di contribuire alla civile convivenza condominiale”, i condomini devono sforzarsi di comprendere episodi saltuari di disturbo da parte dei cani che vivono nel loro palazzo.

[Corte di Cassazione, sentenza n. 7856 del 28 marzo 2008]

(Fonte: Condominioweb)





Rumori da “calpestio”: quando il costruttore è obbligato a risarcire …

3 04 2008

In materia di requisiti acustici passivi degli immobili, con la sentenza n. 2715/07 del 23 aprile 2007, il Tribunale di Torino ha condannato un costruttore a restituire agli acquirenti una parte del prezzo pagato per l’acquisto di un appartamento, a causa dell’insufficiente isolamento acustico del soffitto che causava rumori da calpestio superiori ai limiti di legge.

La nuova sentenza sostiene come la insufficiente insonorizzazione acustica debba, a ragione, essere considerata un vizio occulto dell’immobile di cui, ai sensi della normativa civilistica in materia di compravendita, deve rispondere il venditore che sarà tenuto all’eliminazione del vizio (ove possibile) o a restituire una parte del prezzo pattuito.

Per valutare l’idoneità delle misure di insonorizzazione dell’alloggio, il Tribunale ha disposto una perizia tecnica: il CTU ha fatto riferimento alle norme del DPCM 5/12/1997 “Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici” che impongono per gli edifici residenziali un potere fonoisolante delle partizioni verticali di almeno 50 decibel, e un limite del rumore di calpestio di solai di 63 decibel. Ha quindi riscontrato per le pareti interne un valore di 51 decibel (da considerarsi accettabile) e un valore di 70 decibel per rumore proveniente dai soffitti: quest’ultimo valore è superiore al doppio rispetto al tetto massimo consentito dalla legge, in considerazione del fatto che la scala utilizzata per la misurazione progredisce in forma logaritmica.

Il CTU ha concluso che, o non è stato realizzato un pavimento galleggiante oppure sono stati commessi errori materiali di posa in opera. Tuttavia, la struttura dell’alloggio non consente l’eliminazione del difetto riscontrato dal CTU: l’intervento di ripristino, infatti, andrebbe eseguito all’interno dell’appartamento soprastante, di proprietà di terzi, e richiederebbe la rimozione di tutta la pavimentazione sino alla soletta, la posa di una nuova pavimentazione di tipo galleggiante, la costruzione del massetto e del nuovo pavimento di finitura.

Al posto di questa soluzione, ritenuta impraticabile, il giudice ha deciso di quantificare il difetto in una somma pari al 20% del costo di acquisto dell’appartamento; infatti, l’inadeguatezza dell’isolamento acustico riduce considerevolmente il valore dell’immobile, ai sensi dell’art. 1490 c.c. In conclusione, il costruttore è stato condannato a restituire agli acquirenti il 20% del prezzo pagato.

Estratto della sentenza:

La domanda di eliminazione del difetto indicato non può (…) essere accolta, stante l’eseguibilità della stessa, e va di conseguenza accolta la domanda subordinata formulata dai sigg.ri (…) di riduzione del prezzo di acquisto. Infatti, l’inadeguatezza dell’isolamento acustico dell’alloggio ne diminuisce considerevolmente il valore ai sensi dell’articolo 1490, Codice civile, e dovrà essere resa nota agli eventuali successivi acquirenti del bene. L’incidenza del vizio, in mancanza di elementi utili a una quantificazione matematica va determinata in via equitativa nel 20% del prezzo pagato, pari a 255.372,46 euro, come risultante a pagina 15 dal rogito notarile prodotto in atti (…)

[Tribunale ordinario di Torino, ottava sezione civile, sentenza n. 2715 del 23/04/2007]

(Fonte: Condominioweb.com)





Economia italiana: un video per capire di cosa si tratta … davvero!

2 04 2008

Nel loro sito web si legge:

Siamo un gruppo di studenti di master in economia. Con questa presentazione vogliamo fare informazione su alcuni temi economici della campagna elettorale che spesso vengono trattati in modo difficile da comprendere. Ci teniamo a sottolineare che non siamo iscritti a nessuno partito e che abbiamo deciso di fare questa presentazione soprattutto per senso di cittadinanza. Tutti i dati citati provengono da fonti ufficiali come ISTAT, EUROSTAT e OCSE. Alla fine della presentazione potete trovare il riferimento alle pubblicazioni ed ai database presi in considerazione. Grazie,  [fadi, marco, paolo, salvatore]“.

Questo è il video (presente su Youtube)  che hanno realizzato. Semplice, interessante, utile. Visione consigliata.

Grazie ad Alberto per la segnalazione …





Sono operative le nuove norme sulla sicurezza degli impianti negli edifici

1 04 2008

Dal 27 marzo 2008 sono operative le nuove norme sulla sicurezza degli impianti negli edifici. Il decreto 22 gennaio 2008 n.37, emanato dal ministero dello Sviluppo economico, è stato predisposto da una commissione tecnica interministeriale con rappresentanti delle categorie economiche e professionali ed è stato messo definitivamente a punto dopo aver acquisito le osservazioni delle categorie e associazioni interessate. Il provvedimento semplifica notevolmente le procedure e gli adempimenti formali, anche in caso di compravendita o di locazione degli immobili e, contemporaneamente, rende più efficaci, anche rafforzando l’attuale sistema sanzionatorio, le norme a tutela della sicurezza delle persone che vivono o lavorano all’interno degli edifici, ancora troppo spesso vittime (soprattutto casalinghe e bambini) di incidenti. Il decreto si applica agli impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d’uso, collocati all’interno degli stessi o delle relative pertinenze; nel caso che l’impianto sia connesso a reti di distribuzione, si applica a partire dal punto di consegna della fornitura.

[Fonte: Governo.it]