Si rompe la caldaia, cedono gli infissi, la tubatura dell’acqua perde, lo scalino si è rotto. Che sfortuna! Ma non solo, quante beghe … Chi paga, il proprietario oppure l’inquilino? Domanda spontanea ma anche spigolosa.
Vediamo, in breve, di fare un pò di chiarezza. L’art. 1576 del Codice Civile recita:
Il locatore deve eseguire, durante la locazione tutte le riparazioni necessarie , eccettuate quelle di piccola manutenzione che sono a carico del conduttore.
Se si tratta di cose mobili, le spese di conservazione e di ordinaria manutenzione sono, salvo patto contrario, a carico del conduttore.
Se ne desume pertanto che, come criterio generale, è il locatore (colui che affitta, quindi il proprietario) che deve eseguire tutte le riparazioni necessarie, ad eccezione di quelle di piccola manutenzione, che sono invece a carico del conduttore (inquilino). Tutte le spese ordinarie sono quindi a carico dell’inquilino, mentre il proprietario è tenuto solo ad intervenire in caso di manutenzione straordinaria.
La legge 392/78 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani, conosciuta anche con il nome di Legge equo canone), articolo 9, recita:
Sono interamente a carico del conduttore, salvo patto contrario, le spese relative al servizio di pulizia, al funzionamento e all’ordinaria manutenzione dell’ascensore, alla fornitura dell’acqua, dell’energia elettrica, del riscaldamento e del condizionamento dell’aria, allo spurgo dei pozzi neri e delle latrine, nonché alla fornitura di altri servizi comuni. Le spese per il servizio di portineria sono a carico del conduttore nella misura del 90 per cento, salvo che le parti abbiano convenuto una misura inferiore.
Il medesimo articolo aggiunge anche:
Quando si eseguano sull’immobile importanti ed improrogabili opere necessarie per conservare ad esso la sua destinazione o per evitare maggiori danni che ne compromettano l’efficienza in relazione all’uso a cui è adibito, o comunque opere di straordinaria manutenzione di rilevante entità, il locatore può chiedere al conduttore che il canone venga integrato con un aumento non superiore all’interesse legale sul capitale impiegato nelle opere e nei lavori effettuati, dedotte le indennità e i contributi di ogni natura che il locatore abbia percepito o che successivamente venga a percepire per le opere eseguite.
Per andare sul concreto, questa tabella (abbastanza recente, clicca qui per visualizzarla), illustra per le diverse possibili spese la corretta ripartizione.

43.791180
11.185280