Non è un reato riprendere un vicino che edifica un muretto

31 10 2011

La ripresa fotografica da parte di terzi lede la riservatezza della vita privata ed integra il reato di cui all’articolo 615-bis c.p., sempre che vengano ripresi comportamenti sottratti alla normale osservazione dall’esterno, essendo la tutela del domicilio limitata a ciò che si compie in luoghi di privata dimora in condizioni tali da renderlo tendenzialmente non visibile ad estranei. Ne consegue che se l’azione, pur svolgendosi in luoghi di privata dimora, può essere liberamente osservata senza ricorrere a particolari accorgimenti, il titolare del domicilio non può vantare alcuna pretesa al rispetto della riservatezza. (Fattispecie relativa ad una ripresa fotografica dalla strada pubblica di due persone che uscivano di casa e si trovavano in un cortile visibile dall’esterno). La logica della statuizione in parola fa perno sul concetto di agevole osservabilità dall’esterno di quanto si compia in uno degli spazi protetti dall’articolo 614 c.p. sull’evidente presupposto, a contrario, che colui che, pur trovandosi in uno di quei luoghi, si esponga, per libera scelta, all’osservazione altrui non può, per ciò solo, invocare la particolare tutela dell’articolo 615 bis.

Nella sentenza si legge quanto segue.

Orbene, la struttura del fatto, come descritta dai giudici di merito, non escludeva certamente l’anzidetta condizione dell’agevole osservabilità. Sennonchè, la fattispecie in esame presentava un altro profilo, che valeva ad escludere il carattere abusivo dell’attività di interferenza, consentendo di individuare un ulteriore connotato utile alla compiuta definizione della nozione di indebito, nell’accezione recepita dal legislatore. In ultima analisi, non sembra, infatti, revocabile in dubbio che la tutela apprestata dal legislatore postuli la liceità dell’attività svolta in ambito privato, potendo, diversamente, l’intrusione nell’altrui privacy ritenersi comunque coonestata, tanto più in presenza di un diritto, il cui esercizio si intenda garantire o la cui violazione si voglia accertare o prevenire. Ed invero, anche ad ammettere, sia pure con innegabile forzatura linguistica, che l’attività di costruzione di un muro di confine costituisca, davvero, fatto afferente all’imperscrutabile vita privata altrui, la realizzazione del manufatto in prossimità di un confine prediale postula il rispetto delle prescrizioni civilistiche. Vero e’ che il privato, che ritenga di poter subire un pregiudizio dall’iniziativa del vicino ha la possibilità di adire l’autorità competente, ma e’ pur vero che l’intervento della forza pubblica puo’ rivelarsi, ove davvero possibile, del tutto vano, qualora quell’attività sia legittima sul piano amministrativo (per il possesso di titolo autorizzazione), e nondimeno illecita sul versante civilistica, per l’inosservanza delle anzidette prescrizioni. Nel qual caso, al privato resterebbe solo l’esperimento delle azioni civili previste a tutela della proprietà ed anche del possesso, ma pure in siffatta prospettiva avrebbe innegabile diritto a documentare, con ogni mezzo (non esclusa appunto la ripresa fotografica o filmata), l’epoca dell’altrui costruzione, essendo, peraltro, risaputo che, ai fini dell’ordinaria azione di nunciazione (denuncia di nuova opera) di cui all’articolo 1170 c.c., e’ necessario il rispetto del termine di un anno dall’inizio della nuova opera. L’insussistenza del reato di cui all’articolo 615 bis va venir meno, come è ovvio, anche il reato di cui all’articolo 660 c.p., posto che, nella formulazione dell’addebito, le molestie sono state configurate solo mediante l’attività di ripresa fotografica e filmata per petulanza e comunque per altro biasimevole motivo, che, per quanto si e’ detto, non e’ ipotizzabile nel caso di specie e non e’ neppure, diversamente, ipotizzato.

(Cass. Pen. , sez. V, sentenza del 24/06/2011 n. 25453)

[Fonte: Condominioweb]





Contribuenti ex minimi

28 10 2011

Oggi continueremo l’argomento della settimana scorsa, quello del nuovo regime agevolato dei contribuenti minimi.

In particolare per chiarire cosa succederà a quei contribuenti, che rispondevano ai vecchi requisiti, e che dal 2012 non potranno più beneficiarne, in quanto la manovra correttiva 2011 ha aggiunto ulteriori paletti per potervi accedere.

I suddetti contribuenti dal 1° gennaio 2012, entreranno a far parte dei contribuenti ex-minimi, con la relativa perdita di determinate agevolazioni:

1. tassazione ordinaria del reddito ossia soggetti ad Irpef, e perdendo l’imposta sostitutiva del 20%;

2. assoggettamento agli studi di settore;

3. determinazione del reddito con criteri di cassa o di competenza a seconda se si tratti di attività professionale o di impresa.

4. assoggettamento all’iva

Tuttavia rimarranno ancora esonerati da alcuni obblighi rispetto al regime ordinario, che personalmente ritengo marginali:

• applicazione dell’Irap

• obbligo registrazione e tenuta scritture contabili

• liquidazione e versamenti IVA (questione ancora non chiarita dall’Agezia delle Entrate, ma molto probabilmente il versamento iva sarà annuale, in sede di dichiarazione dei redditi).

Rimarrà comunque l’obbligo di conservazione documenti contabili e di fatturazione e certificazione dei corrispettivi.

[Riccardo Geppetti, Tributarista]





Il nuovo regime dei minimi

21 10 2011

Il nuovo regime prenderà il posto, dalla data del 01/01/2012, degli attuali regimi:

  • delle nuove iniziative produttive (art. 13, L. 23.12.2000, n. 388);
  • del regime dei contribuenti minimi (art. 1, co. da 96 a 117, L. 24.12.2007, n. 244).

Tale regime non può durare più di 5 anni, ma questo limite non vale per i contribuenti più giovani, che potranno infatti avvalersene fino al periodo d’imposta nel quale compiono 35 anni. Il nuovo regime semplificato si applica rispettando le condizioni previste, che consistono in:

  • conseguire ricavi ovvero percepire compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a € 30.000;
  • non effettuare cessioni all’esportazione;
  • non sostenere spese per lavoratori dipendenti, co.co.co. o lavoratori a progetto, né corrisposto compensi ad associati in partecipazione con apporto di solo lavoro;
  • nel triennio precedente non effettuare acquisti di beni strumentali, anche tramite appalto, locazione e leasing, per un ammontare superiore a € 15.000.
  • non si avvalgono di regimi speciali IVA;
  • devono essere residenti in Italia;
  • non effettuano in via esclusiva o prevalente cessioni di immobili (ex art. 10, n. 8), DPR n. 633/72 o di mezzi di trasporto nuovi ex art. 53, comma 1, DL n.331/93;
  • non sono soci/associati di società di persone, associazioni professionali o srl trasparenti ex art. 116, TUIR.
  • l’attività d’impresa arte o professione sia nuova o iniziata successivamente al 31.12.2007;
  • il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività di cui al comma 1, attività artistica, professionale ovvero d’impresa, anche in forma associata o familiare;
  • l’attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni.

Per quanto riguarda la tassazione sul reddito conseguito dai predetti soggetti si applica un’imposta sostitutiva dell’irpef e delle relative addizionali nella misura del 5%. Vengono inoltre confermate tutte le agevolazioni previste per contribuenti minimi dalla Finanziaria 2008. Coloro che non rispettano i requisiti suddetti possono applicare il regime ordinario oppure, in alternativa, accedere a quello che potremmo definire “Regime degli ex minimi”, per chi possiede ancora i requisiti richiesti per il vecchio regime dei minimi.

[Riccardo Geppetti, Tributarista]





Accertamento Esecutivo: al via dal 1° ottobre

14 10 2011

Dal 1° ottobre via libera all’accertamento esecutivo. L’art. 29 del D.L. n. 78/2010, convertito con legge 30 luglio 2010, n. 122, ha introdotto una nuova procedura di riscossione dei tributi, che prescinde dal ruolo e dalla cartella esattoriale. Riguarda gli avvisi emessi dal 1° ottobre 2011 per la rettifica di una dichiarazione infedele, o per l’accertamento d’ufficio di una dichiarazione omessa, per periodi d’imposta in corso alla data 31/12/2007 e successivi. Quindi riguardano tutte le imposte che scaturisco da:

  • Unico: per le persone fisiche, per le società di persone o di capitali, per gli enti non commerciali e per il consolidato nazionale e mondiale;
  • modello 730;
  • le dichiarazioni del sostituto d’imposta, nella forma semplificata o ordinaria;
  • dichiarazioni separate IVA ed IRAP.

Per gli avvisi di irregolarità, le somme richieste continueranno essere iscritte a ruolo, e quindi divenire esigibili solo dopo la notifica della cartella esattoriale.

Trascorsi 60 giorni, la notifica dell’atto, che deve contenere l’intimazione ad adempiere, diventa esecutivo. Il contribuente deve pagare le somme dovute entro il termine per presentare ricorso. In caso contrario, l’atto di accertamento deve avvertire che, decorsi 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme passa all’agente della riscossione anche ai fini dell’esecuzione forzata. L’agente della riscossione non potrà procedere all’esecuzione forzata prima di 6 mesi e dovrà inviare un altro avviso ad adempiere entro 5 giorni. Quindi, facendo un rapido calcolo, nel caso in cui il contribuente non impugni l’atto dinanzi alla competente Commissione tributaria provinciale, i tempi della riscossione potrebbero in ogni caso slittare di ben 275 giorni.

Tuttavia, ove si ravvisi un fondato pericolo per la riscossione, l’Ufficio potrà effettuare l’iscrizione a ruolo straordinaria, che prevede:

  • la richiesta dell’intera somma pretesa, comprensiva di sanzioni ed interessi, anche se è ancora in corso o pendente il procedimento.

Inoltre, viene fatta salva la possibilità dell’ente creditore di richiedere ed ottenere l’adozione, da parte del giudice, di misure atte a tutelare i suoi interessi.
Tra queste, tanto per citarne alcune:

  • iscrizione di ipoteche;
  • sequestri conservativi;
  • fermi amministrativi o di veicoli e di somme di denaro.

[Riccardo Geppetti, Tributarista]





Antiriciclaggio, cosa cambia con le nuove regole

7 10 2011

[Inizia, con oggi, una piccola "rubrica" sul Blog dedica ai nostri "Affari Privati". Così la potremo chiamare; "Affari privati", pillole di informazione su temi cari noi cittadini nonché contribuenti. Un ringraziamento, d'obbligo, al nostro esperto, con al E maiuscola. Riccardo. Buona lettura a tutti. Lo staff del Blog]

La Manovra bis (quella cosiddetta di ferragosto) ha nuovamente ridotto il limite per la tracciabilità del trasferimento di denaro contante e dei titoli al portatore. L’articolo 2, comma 4, del D L. n.138 del 13 agosto 2011, ha modificato l’articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, abbassando da 5.000 euro a 2.500 euro, la soglia oltre la quale scatta l’obbligo della tracciabilità. Lo scopo della modifica è rendere più tracciabili e trasparenti i flussi di pagamento che avvengono tra privati, tra soggetti economici e tra privati e soggetti economici, senza l’intervento di intermediari finanziari e quindi limitando l’uso dei contanti. Tale limite va inteso relativamente alla somma complessiva della stessa operazione, anche quando cioè l’operazione avviene a rate. In particolare sono vietate le seguenti fattispecie:

  1. il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando ilvalore di trasferimento è complessivamente pari o superiore a 2.500 euro.
  2. Il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore, non può essere pari o superiore a 2.500 euro. Quindi i suddetti devono essere estinti dal portatore ovvero ridotti a una somma non eccedente al predetto saldo. Questa operazione deve essere eseguita entro il 30 settembre 2011.
  3. L’emissione di assegni bancari e postali trasferibili, con importi pari o superiori a 2.500,00 euro.

Le sanzioni previste in caso di violazione della presente norma sono molto pesanti, quindi consiglio tutti di stare molto attenti sia agli assegni emessi, che a quelli ricevuti, e per chi è possessore di un libretto al portatore, di attivarsi immediatamente in caso di superamento del saldo oltre il suddetto limite.

[Riccardo Geppetti, Tributarista]





Il principio della “mixité”: le esperienze di Marne la Vallée e delle nuove città lungo il Rio di Plata

5 10 2011

Il Comune di Calenzano – Assessorato all’urbanistica e l’Università degli Studi di Firenze – Dip.to di Tecnologie dell’Architettura e Design “Pierluigi Spadolini”, presentano:

8 ottobre 2011 ore 10.30
sala conferenze – nuovo Palazzo Comunale
Piazza Gramsci, 11 – Calenzano (FI)

Il principio della “mixité”: le esperienze di Marne la Vallée e delle nuove città lungo il Rio di Plata

Presentazione e saluti di:
Elena Papi – Assessore all’urbanistica del Comune di Calenzano
Alberto di Cintio – Professore del Dip.to TAED – Università di Firenze

Aymeric Zublena architetto ed urbanista, nel 1967 diventa capogruppo della nuova città di Marne la Valée di cui dirige gli studi del Centro Urbano Regionale sviluppando il principio della “mixité” e della densità urbana organizzata intorno ai trasporti pubblici. Dal 1969 al 1995 insegna alla facoltà di architettura di Paris Villemin. Nel 1971 fonda la SCAU studio di architettura ed urbanismo. Progetta importanti opere in Francia e all’estero come ospedali e stadi. Dal 2002 al 2005 è presidente dell’Accademia dell’Architettura e consigliere presso il Ministero dei Lavori Pubblici.

Prossimi appuntamenti: visita il sito del Comune di Calenzano

Scarica l’invito (PDF)







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