In questo articolo parliamo dell’ipotesi in cui l’acquirente di un immobile che non abbia provveduto, nonostante la dichiarazione inserita nell’atto di compravendita, al trasferimento della propria residenza nel Comune ove è sito l’immobile acquistato nei 18 mesi successivi dall’acquisto.
L’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n.105/E del 31 ottobre 2011, dà la possibilità di revoca della dichiarazione di intenti al cambio di residenza, distinguendo se sia decorso il tempo di 18 mesi o il contribuente acquirente sia ancora nei termini per procedere al trasferimento della stessa.
Così, si avrà:
- in caso di decorrenza dei 18 mesi, senza cambio di residenza: decadenza dall’agevolazione sulla prima casa;
- in caso di pendenza in corso dei 18 mesi, con impossibilità al cambio di residenza: revoca della dichiarazione di intenti precedentemente formulata nell’atto di acquisto dell’immobile.
Nel primo caso, l’acquirente può fruire del ravvedimento operoso, ossia l’istituto che consiste nell’effettuare spontaneamente l’adempimento omesso o irregolarmente eseguito, beneficiando così di una riduzione della sanzione.
Le riduzioni delle sanzioni ricorrono dal giorno in cui si è verificata la decadenza dall’agevolazione, ossia da quando maturano i 18 mesi dalla stipula dell’atto. Questa procedura, specifica l’Agenzia delle Entrate, deve essere eseguita sia con riferimento agli atti di compravendita assoggettati a imposta di registro che per gli atti soggetti a Iva.
Nel secondo caso, quando è ancora pendente il termine dei 18 mesi per trasferire la residenza e l’acquirente non possa trasferirla anche per motivi personali, può revocare la dichiarazione di intenti formulata nell’atto di acquisto. In questa ipotesi l’acquirente presenta apposita istanza di revoca dell’agevolazione di cui ha beneficiato al Fisco, con la conseguenza che le Entrate, a fronte di questa istanza, devono solo liquidare la differenza tra l’imposta ordinaria e quella agevolata, oltre agli interessi pro-tempore, ma senza applicare la sanzione del 30%.
Riassumendo:
Pendenza in corso di 18 mesi:
- Istanza di revoca dichiarazione:
- versamento differenza tra imposta ordinaria e agevolata
- no sanzione al 30%
Decorrenza 18 mesi:
- Ravvedimento operoso:
- versamento differenza
- riduzione sanzione del 30%
[Riccardo Geppetti, Tributarista]

Purtroppo prima della fine dell’anno ci potranno essere sviluppi negativi, sia nel campo della detrazione del 36%, sia nella detrazione del 55%, in quanto vi è l’ipotesi da parte del governo, non solo di eliminare le suddette detrazioni dal 2012, ma anche di non permette, a chi ha già iniziato in anni precedenti a rateizzare lavori già eseguiti, di poter continuare a beneficiare di tali agevolazioni.
Nella sentenza si legge quanto segue. “Si è osservato che per realizzare l’ingresso al nuovo alloggio, che L..C. intendeva ricavare dalla divisione del suo appartamento, sarebbe stato necessario eliminare in corrispondenza di quel piano la cavità attraversante verticalmente tutto l’edificio, la quale sarebbe rimasta “incorporata per la corrispondente sezione nella esclusiva disponibilità della C.”. Indipendentemente, quindi, dall’eventuale possibilità di utilizzazione della porzione residua del cavedio, questo sarebbe stato in parte inglobato nella proprietà esclusiva di C.L.. Nel che è comunque ravvisabile, alla luce della costante giurisprudenza di questa Corte in materia (v. Cass. 28 aprile 2004 n. 8119, 9 marzo 2006 n. 5085, 24 ottobre 2006 n. 22835, 2 marzo 2010 n. 4965), un uso illecito della cosa comune.”




