Chiarimenti su bonus prima casa

18 11 2011

In questo articolo parliamo dell’ipotesi in cui l’acquirente di un immobile che non abbia provveduto, nonostante la dichiarazione inserita nell’atto di compravendita, al trasferimento della propria residenza nel Comune ove è sito l’immobile acquistato nei 18 mesi successivi dall’acquisto.

L’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n.105/E del 31 ottobre 2011, dà la possibilità di revoca della dichiarazione di intenti al cambio di residenza, distinguendo se sia decorso il tempo di 18 mesi o il contribuente acquirente sia ancora nei termini per procedere al trasferimento della stessa.

Così, si avrà:

  • in caso di decorrenza dei 18 mesi, senza cambio di residenza: decadenza dall’agevolazione sulla prima casa;
  • in caso di pendenza in corso dei 18 mesi, con impossibilità al cambio di residenza: revoca della dichiarazione di intenti precedentemente formulata nell’atto di acquisto dell’immobile.

Nel primo caso, l’acquirente può fruire del ravvedimento operoso, ossia l’istituto che consiste nell’effettuare spontaneamente l’adempimento omesso o irregolarmente eseguito, beneficiando così di una riduzione della sanzione.
Le riduzioni delle sanzioni ricorrono dal giorno in cui si è verificata la decadenza dall’agevolazione, ossia da quando maturano i 18 mesi dalla stipula dell’atto. Questa procedura, specifica l’Agenzia delle Entrate, deve essere eseguita sia con riferimento agli atti di compravendita assoggettati a imposta di registro che per gli atti soggetti a Iva.

Nel secondo caso, quando è ancora pendente il termine dei 18 mesi per trasferire la residenza e l’acquirente non possa trasferirla anche per motivi personali, può revocare la dichiarazione di intenti formulata nell’atto di acquisto. In questa ipotesi l’acquirente presenta apposita istanza di revoca dell’agevolazione di cui ha beneficiato al Fisco, con la conseguenza che le Entrate, a fronte di questa istanza, devono solo liquidare la differenza tra l’imposta ordinaria e quella agevolata, oltre agli interessi pro-tempore, ma senza applicare la sanzione del 30%.

Riassumendo:

Pendenza in corso di 18 mesi:
- Istanza di revoca dichiarazione:

  • versamento differenza tra imposta ordinaria e agevolata
  • no sanzione al 30%

Decorrenza 18 mesi:
- Ravvedimento operoso:

  • versamento differenza
  • riduzione sanzione del 30%

[Riccardo Geppetti, Tributarista]





Digitale Terrestre … è arrivato il D-Day!

17 11 2011

Ci siamo … analogico bye-bye, digitale welcome!

Da oggi il segnale TV sarà disponibile solo con l’apposito decoder, integrato nel TV oppure collegato a parte. E’ sempre disponibile, per ogni urgenza, il numero verde 800 022 000.

Per i Condomini, in caso di bisogno, è disponibile anche il Blog (lasciare un mssg come risposta al post); alcuni specialisti potranno aiutare chi ha difficoltà nell’uso, o nella sintonizzazione, del decoder. Per le urgenze, (+39) 320 7908499.

Buon digitale a tutti!





Mutui: rinegoziazione con requisiti

11 11 2011

Con l’approvazione del Decreto Sviluppo, il Governo prevede misure rivolte al rilancio del Paese. Tra quelle che più possono interessare le famiglie che si trovano in difficoltà economiche vi è la possibilità della rinegoziazione dei mutui a tasso variabile per la casa di importo originario fino a Euro 200.000,00.

Secondo quanto previsto dal Decreto è possibile richiedere la rinegoziazione del mutuo a tasso variabile, per tutte le famiglie che hanno un indicatore ISEE inferiore a 35.000 euro, e che sono in regola con i pagamenti delle rate del mutuo. Con la rinegoziazione, sostanzialmente il mutuo a tasso variabile, viene trasformato in tasso fisso, con la possibilità di allungare la durata dello stesso fino ad un massimo di 5 anni, di concerto con la banca.

Per richiedere la rinegoziazione del mutuo c’è tempo fino al 31 dicembre 2012. Finora le possibilità di cambiare il mutuo da tasso variabile a fisso dipendevano dalla volontà della banca, che poteva decidere se accogliere o meno la richiesta di rinegoziazione. Il Decreto introduce anche delle norme relative alla semplificazione dell’atto di surroga del mutuo prevedendo la trasmissione telematica dello stesso atto. (Fonte: Fiscal Focus)

[Riccardo Geppetti, Tributarista]





Detrazione 36%. Che cosa è cambiato?

4 11 2011

Quest’anno ci sono state tre importanti novità che riguardano la detrazione del 36% per spese di intervento per recupero del patrimonio edilizio:

  1. soppressione dell’obbligo di inviare la comunicazione di inizio lavori al Centro operativo di Pescara. Il D.L. 13.5.2011, n. 70, il cosiddetto “Decreto Sviluppo” ha modificato l’art. 1, comma 1, lett. a), DM n. 41/98, il quale sopprime l’obbligo di invio della comunicazione di inizio lavori al Centro operativo di Pescara. Rimane invece ancora in vigore l’inoltro preventivo alla ASL competente nel territorio in cui si svolgono i lavori. In sostituzione di tale comunicazione il contribuente deve indicare nella dichiarazione dei redditi:
    • i dati catastali identificativi dell’immobile;
    • se i lavori sono effettuati dal detentore (ad es. inquilino) anziché dal proprietario, gli estremi di registrazione dell’atto che ne costituisce titolo.
  2. abolizione dell’obbligo di indicare nella fattura il costo della manodopera, introdotto sempre dal suddetto decreto sviluppo.
  3. cambiamenti sulla disciplina di trasferimento delle quote di detrazione non utilizzate in tutto o in parte in caso di atto tra vivi. Nella vecchia normativa in caso di trasferimento per atto tra vivi dell’unità immobiliare oggetto degli interventi di recupero del patrimonio edilizio, spettavano persona fisica che acquista l’unità immobiliare esclusivamente le detrazioni non utilizzate in tutto o in parte dal venditore. La manovra bis, il DL 138/11 convertito in legge n. 148/11 rimodula queste disposizioni prevedendo che in caso di cessione dell’unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati interventi di recupero edilizio, le detrazioni Irpef al 36%, possono rimanere in capo al venditore oppure possono essere trasferite, per i rimanenti periodi di imposta, al nuovo acquirente persona fisica dell’unità immobiliare.

In altre parole, le detrazioni Irpef non utilizzate, in tutto o in parte, dal venditore sono trasferibili all’acquirente persona fisica ovvero alternativamente possono continuare ad essere utilizzate dal venditore, cosa che prima non avveniva. Si configura allora un’alternatività nel diritto alla prosecuzione dell’uso della detrazione al 36%.

Ma come si individua il soggetto che ha diritto alla prosecuzione in questione? Occorre guardare all’accordo intercorso tra le parti, che deve essere stato formalizzato nell’atto di vendita. E’ nell’atto di vendita che si ritrova l’accordo formale stabilito tra venditore e acquirente, in merito al soggetto che ha diritto a proseguire nell’utilizzo della detrazione Irpef al 36%.

Tuttavia, la norma non specifica cosa succede qualora manchi l’accordo in questione, a chi cioè spetti la detrazione residua se non ci sono espliciti accordi al riguardo. E’ una lacuna su cui si auspica un prossimo intervento chiarificatore del legislatore.

Purtroppo prima della fine dell’anno ci potranno essere sviluppi negativi, sia nel campo della detrazione del 36%, sia nella detrazione del 55%, in quanto vi è l’ipotesi da parte del governo, non solo di eliminare le suddette detrazioni dal 2012, ma anche di non permette, a chi ha già iniziato in anni precedenti a rateizzare lavori già eseguiti, di poter continuare a beneficiare di tali agevolazioni.

Qui, per chi è interessato, si possono trovare utili informazioni per poter approfondire l’argomento (vai all’articolo sul sito dell’Agenzia delle Entrate).

[Riccardo Geppetti, Tributarista]





Aprire un secondo ingresso sul pianerottolo non è vietato se limita l’uso della cosa comune

2 11 2011

L’apertura di un secondo ingresso sul pianerottolo, da parte di un proprietario con il quale intende servire un secondo alloggio, trova il limite del pregiudizio all’utilizzo della cosa comune da parte di tutti gli altri condomini. (Nella specie era necessario eliminare una parte del cavedio che sarebbe rimasta incorporata nella proprietà esclusiva della ricorrente).

Nella sentenza si legge quanto segue. “Si è osservato che per realizzare l’ingresso al nuovo alloggio, che L..C. intendeva ricavare dalla divisione del suo appartamento, sarebbe stato necessario eliminare in corrispondenza di quel piano la cavità attraversante verticalmente tutto l’edificio, la quale sarebbe rimasta “incorporata per la corrispondente sezione nella esclusiva disponibilità della C.”. Indipendentemente, quindi, dall’eventuale possibilità di utilizzazione della porzione residua del cavedio, questo sarebbe stato in parte inglobato nella proprietà esclusiva di C.L.. Nel che è comunque ravvisabile, alla luce della costante giurisprudenza di questa Corte in materia (v. Cass. 28 aprile 2004 n. 8119, 9 marzo 2006 n. 5085, 24 ottobre 2006 n. 22835, 2 marzo 2010 n. 4965), un uso illecito della cosa comune.”

[Fonte: Condominioweb]







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