Detrazioni del 36% e 55%: novità 2012

24 02 2012

La manovra “Salva Italia” ha introdotto, tra le varie novità, una disciplina precisa in merito alle detrazioni Irpef, aliquote  36% e 55%, per le spese fronteggiate per interventi di ristrutturazione edilizia nel primo caso e di risparmio energetico nel secondo.

Bonus al 36%

Riguardo alla detrazione fiscale al 36%, il decreto salva Italia ha reso tale agevolazione permanente, mediante il suo inserimento ufficiale nel Testo Unico sulle Imposte sui redditi, all’articolo 6 bis. Ciò significa che la detrazione al 36% dal 1° gennaio 2012, non avrà più scadenza e i soggetti interessati potranno beneficiarne, senza il timore di decorrenza dei termini. In caso di vendita dell’unità immobiliare ove sono stati eseguiti interventi di ristrutturazione edilizia, si puntualizza che il bonus al 36% non utilizzato in tutto o in parte è trasferito, per i restanti periodi d’imposta, all’acquirente persona fisica dell’immobile. Comunque, venditore e acquirente possono accordarsi, stabilendo che la restante detrazione rimanga in capo al venditore. Inoltre, se il titolare muore, la detrazione passa in via esclusiva all’erede che conserva la detenzione materiale e diretta dell’immobile.

Bonus al 55%

Per ciò che riguarda la detrazione al 55% per interventi di risparmio energetico, la manovra salva Italia ha previsto una proroga del bonus in questione al 31/12/2012. In sostanza, a differenza dell’agevolazione al 36%, quella al 55% non entra a regime, non diviene permanente, ma viene solo prorogato di un altro anno. Tuttavia, si è previsto che dal 2013 l’agevolazione del 55%, sia resa permanente come quella del 36% , ma subirà una riduzione, fermandosi anch’essa al 36%.

[Riccardo Geppetti,  Tributarista]





730/2012: Entra la cedolare secca

10 02 2012

Nel 730/2012 il quadro B è stato modificato rispetto a quello dello scorso anno, per poter permettere al contribuente di effettuare l’opzione e tassare i redditi derivanti con l’aliquota agevolata.

Nel quadro B del modello, compaiono due nuove colonne dedicate alla cedolare secca sulle locazioni:

  • colonna 5 si indica un codice che individua la percentuale del canone esposta in quella successiva. Infatti, nel caso di tassazione ordinaria va riportato l’85% (o 75%) del canone, mentre nel caso di cedolare secca il 100%:
  • colonna 11 compare la nuova casella “opzione cedolare secca”, da barrare solo in caso di scelta del nuovo regime.

Sintetizzando la disciplina della cedolare secca:

SOGGETTI INTERESSATI

Persone fisiche in possesso di redditi fondiari da locazione di immobili ad uso abitativo e relative
pertinenze locate congiuntamente (categorie catastali da A1 a A11, escluso A10). Non sono interessate alla disciplina in esame le locazioni immobiliari (ad uso abitativo) effettuate nell’esercizio d’impresa/arti e professioni o da enti non commerciali. L’applicazione della “cedolare secca” richiede una specifica opzione da parte del locatore. È richiesta, altresì, una comunicazione preventiva all’inquilino, con lettera raccomandata, a pena di inefficacia dell’opzione stessa.

BASE IMPONIBILE

Canone di locazione (100%) stabilito dalle parti. Il reddito derivante dalla locazione immobiliare (ad uso abitativo) non può, comunque, essere inferiore alla rendita catastale determinata ai sensi dell’art. 37, comma 1, TUIR.

Aliquote da applicare:

  • 21%;
  • 19%, in relazione ai contratti c.d. “concordati” ex artt. 2, comma 3 e 8, Legge n. 431/98.

La cedolare secca sostituisce le seguenti imposte:

  • IRPEF;
  • Addizionali regionali e comunali Irpef;
  • Imposta di registro;
  • Imposta di bollo;

Permane l’obbligo di registrazione del contratto, che assorbe anche la comunicazione alla P.S. Per la durata di validità dell’opzione è sospesa, la possibilità di chiedere l’aggiornamento del canone di locazione.

[Riccardo Geppetti,  Tributarista]







Iscriviti

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 35 other followers