L’uso frazionato della cosa comune a favore di uno dei comproprietari: lecito?

26 11 2007

Il caso. Un condòmino, comproprietario della cosa comune, ovvero di un porticato e di un marciapiede adiacente all’immobile di sua proprietà, ha occupato in modo esclusivo una porzione del cortile comune, sottraendola in via definitiva all’utilizzazione degli altri comproprietari, anche se era stato autorizzato verbalmente dagli altri condòmini e comproprietari.

La sentenza. L’uso frazionato del bene comune a favore di uno dei comproprietari, può essere consentito per accordo fra i partecipanti alla comunione solo se l’utilizzazione, concessa nel rispetto dei limiti stabiliti dall’art. 1102 c.c., rientri tra quelle cui è destinato il bene e non alteri od ostacoli il godimento degli altri comunisti, trovando l’utilizzazione da parte di ciascun comproprietario un limite nella concorrente ed analoga facoltà degli altri. Quando, viceversa, la cosa comune sia alterata o addirittura totalmente trasformata in maniera da essere sottratta definitivamente alla possibilità del godimento collettivo, nei termini funzionali originariamente praticati, non si rientra più nell’ambito dell’uso frazionato consentito, ma nell’appropriazione di parte della cosa comune, per legittimare la quale è necessario il consenso negoziale di tutti i partecipanti alla comunione, espresso in forma scritta trattandosi di beni immobili.

(Cass. Sez. II, 11 aprile 2006, n. 8429)

[Fonte: Condominioweb]





Multa per chi utilizza condizionatori rumorosi in un condominio

14 06 2007

Non è solo vietato installare Condizionatori sulle facciate condominiali ma è prevista anche una multa per chi disturba la quiete dei condòmin: lo ha stabilito la Cassazione.

La Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione ha definitivamente condannato a pagare una multa di 300 euro il proprietario di un impianto di condizionamento d’aria particolarmente rumoroso che aveva arrecato disturbo ai vicini nelle ore diurne e notturne, precisando che l’uso, anche notturno, di un impianto di condizionamento rumoroso fa scattare la multa anche qualora manchi la prova che il disturbo sia stato avvertito da più condomini, essendo sufficiente che ”il rumore sia stato avvertito fastidiosamente da un numero imprecisato di vicini di casa” .

[Cassazione 34240/2005] Tratto da CondominioWeb

Per ulteriori informazioni, vedi questo articolo del IlSole24Ore





Vietato fumare …

3 02 2007

Nel Condominio non si fuma neppure negli spazi comuni (Ministero della Salute, Ufficio IX, risposta al quesito prot. 1505-9/I-8-2 del 2 febbraio 2005).

Le disposizioni dell’articolo 51 della Legge 16 gennaio 2003 n.3 hanno portata ampia e pressoché generalizzata del divieto di fumare a esso conseguente, che, in pratica, interessa indistintamente tutti i locali chiusi (locali condominiali inclusi), con particolare riguardo ai luoghi di lavoro, con esclusione soltanto degli spazi aperti e come tali contrassegnati, e dei locali privati.
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Rumori molesti nel condominio

1 02 2007

Il cittadino può rivolgersi al Giudice di Pace (art.7 C.P.C.) per ottenere il rispetto dell’art.844 del Codice Civile che, regolando i rapporti di vicinato, vieta le immissioni, le esalazioni, i rumori e gli scuotimenti che superano la “normale tollerabilità”.

Non è necessaria l’assistenza di un patrocinatore legale e per questa materia il Giudice di Pace è competente qualsiasi sia il valore della controversia. Avvalendosi di un consulente tecnico d’ufficio per gli accertamenti, il Giudice potrà inibire immediatamente l’attività rumorosa, oppure imporre, se tecnicamente possibile, determinati accorgimenti che riducano il fastidio provocato.





I condizionatori sono VIETATI sulle facciate condominiali

23 01 2007

La collocazione sulla facciata condominiale di un voluminoso corpo sporgente (es. un compressore per condizionatore d’aria), costituisce un inequivocabile alterazione della destinazione della facciata stessa, che é quella di fornire un aspetto architettonico regolare gradevole dell’edificio e non quella di contenere corpi estranei che turbano l’equilibrio estetico complessivo dell’edifico medesimo.
Così ha stabilito il Tribunale di Milano, con il provvedimento n. 179 del 9 Gennaio 2004, che ha dato ragione ad un condòmino milanese che aveva citato il vicino perché aveva proceduto a posizionare un compressore sotto una propria finestra senza avvertire l’amministratore del condominio. Da notare che l’installazione era stata effettuata in un cortile interno, non visibile da estranei, ma il Tribunale ha ritenuto il fatto non rilevante ai fini della tutela del diritto dei condomini a non dover subire alterazioni antiestetiche del proprio bene comune.

Aggiornamento:
Altro materiale utile per la consultazione: vedi il dossier de “Il Sole 24 Ore” (clicca qui).





Vietato fotografare i condòmini per provare le violazioni al Regolamento (Condominiale)

17 01 2007

Con la sentenza n. 15993 del 6 aprile 2006, la I.a sezione Penale della Cassazione ha stabilito che “… è reato scattare ripetute fotografie ai componenti della famiglia di un condomino al fine di documentare le violazioni al regolamento condominiale …”.
E’ stata confermata, dalla Cassazione, la condanna emessa da un Giudice di Pace a carico di un condòmino per la sua «condotta di scattare ripetute fotografie ai componenti della famiglia di un condòmino con i quali era in corso una lite da lungo tempo» in quanto «il giudice rilevava che i luoghi in cui erano ritratte le persone, pur facendo parte delle zona condominiale, erano aperti al pubblico e che era del tutto irrilevante il fine che l’imputata si era prefissa e cioè di documentare le violazioni al regolamento condominiale».
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