Il caso. Un condòmino, comproprietario della cosa comune, ovvero di un porticato e di un marciapiede adiacente all’immobile di sua proprietà, ha occupato in modo esclusivo una porzione del cortile comune, sottraendola in via definitiva all’utilizzazione degli altri comproprietari, anche se era stato autorizzato verbalmente dagli altri condòmini e comproprietari.
La sentenza. L’uso frazionato del bene comune a favore di uno dei comproprietari, può essere consentito per accordo fra i partecipanti alla comunione solo se l’utilizzazione, concessa nel rispetto dei limiti stabiliti dall’art. 1102 c.c., rientri tra quelle cui è destinato il bene e non alteri od ostacoli il godimento degli altri comunisti, trovando l’utilizzazione da parte di ciascun comproprietario un limite nella concorrente ed analoga facoltà degli altri. Quando, viceversa, la cosa comune sia alterata o addirittura totalmente trasformata in maniera da essere sottratta definitivamente alla possibilità del godimento collettivo, nei termini funzionali originariamente praticati, non si rientra più nell’ambito dell’uso frazionato consentito, ma nell’appropriazione di parte della cosa comune, per legittimare la quale è necessario il consenso negoziale di tutti i partecipanti alla comunione, espresso in forma scritta trattandosi di beni immobili.
(Cass. Sez. II, 11 aprile 2006, n. 8429)
[Fonte: Condominioweb]
particolarmente rumoroso che aveva arrecato disturbo ai vicini nelle ore diurne e notturne, precisando che l’uso, anche notturno, di un impianto di condizionamento rumoroso fa scattare la multa anche qualora manchi la prova che il disturbo sia stato avvertito da più condomini, essendo sufficiente che ”il rumore sia stato avvertito fastidiosamente da un numero imprecisato di vicini di casa” .
Nel Condominio non si fuma neppure negli spazi comuni (Ministero della Salute, Ufficio IX, risposta al quesito prot. 1505-9/I-8-2 del 2 febbraio 2005).
Il cittadino può rivolgersi al Giudice di Pace (art.7 C.P.C.) per ottenere il rispetto dell’




