Il Senato, il 04 Novembre 2009, ha approvato l’Art.15 del DL 135/09. Tale provvedimento approderà alla Commissione Affari Costituzionali della Camera dei Deputati il 10 Novembre.Se convertito in legge, il DL 135/09, sottrarrà ai cittadini ed alla sovranità delle Regioni e dei Comuni l’acqua potabile di rubinetto. E’ un epilogo da scongiurare, sia per un concetto inviolabile che annovera l’acqua come un diritto universale e non come merce, ma anche per le ripercussioni disastrose che una privatizzazione potrebbe generare sui cittadini in funzione della crescita delle tariffe.
Pertanto, alla luce di quanto sopra, della conclusione dell’esame presso il Senato e in previsione della discussione di tale provvedimento alla Camera dei Deputati (inizio previsto per il 16 Novembre) è necessario attuare un mail bombing sui componenti della Commissione, al fine di mettere un po’ di pressione richiedendo di sostenere le nostre proposte nel dibattito. Affinchè il mail bombing sortisca effetto, è importante che l’invio delle mail sia realizzato contemporaneamente dal maggior numero di persone possibili, concentradosi sulla giornata di martedì 10 Novembre 2009.
Elenco degli indirizzi e-mail: vedi qui.
Testo (suggerito) delle e-mail: leggi qui.
CAMPAGNA NAZIONALE “SALVA L’ACQUA” – IL GOVERNO PRIVATIZZA L’ ACQUA!

[Fonte: Forum italiano dei Movimenti per l'acqua]

Il condominio non è responsabile per l’uso improprio del cortile, trasformato in “parco giochi”. Lo stabilisce la Corte di Cassazione.
L’impresa appaltatrice è responsabile se il furto è commesso attraverso l’utilizzo dei ponteggi. L’appaltatore è responsabile delle cose che ha in custodia (id est i ponteggi) e deve assicurarne la messa in sicurezza. Una volta che l’assemblea condominiale ha deliberato l’effettuazione e l’assegnazione dei lavori, la ditta aggiudicatrice, che abbia firmato il contratto d’appalto, risulterà responsabile nei confronti del condominio, nonché dei singoli condomini, per i danni occorsi durante l’esecuzione dei lavori stessi. A parte la responsabilità contrattuale, che la ditta assume in relazione al corretto svolgimento dei lavori, l’aggiudicatrice sarà responsabile anche in virtù dell’art. 2051 c.c. quale custode dei beni presenti sul cantiere.
A norma delle disposizioni dell’art. 2051 del c.c., ove si verifichi una caduta, con conseguenti lesioni, su di una rampa di scale che dia accesso al cortile interno e che sia priva dell’apposito corrimano, si configura responsabilità per danni da cosa in custodia in capo al condominio.
Qualora il proprietario dell’ultimo piano di un edificio condominiale provveda a modificare una parte del tetto condominiale trasformandola in terrazza a proprio uso esclusivo,
La chiusura di una preesistente tettoia deve configurarsi non già come intervento manutentivo, che presupporrebbe la natura non innovativa degli apporti edilizi, e, nel caso di specie, della funzione di sola copertura propria della tettoia preesistente, ma di vera e propria ristrutturazione edilizia, ai sensi dell’art. 31, lett. d), legge 5 agosto 1978, n.457, ed ora dell’art. 3 del D.P.R. n.380 del 2001, trattandosi di trasformazione di un immobile tale da portare, come in effetti nella specie porta, ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Non può revocarsi in dubbio, infatti, che la chiusura della tettoia importi non la sola copertura di una superficie, ma la piena utilizzabilità di un volume, in sicuro ampliamento del fabbricato cui accede. Pertanto tale intervento che si configura come innovativo e non meramente manutentivo deve rispettare la disciplina in tema di distanza e di superficie massima edificabile.





