Salva l’acqua: campagna nazionale contro la privatizzazione dell’acqua

10 11 2009
Il Senato, il 04 Novembre 2009, ha approvato l’Art.15 del DL 135/09. Tale provvedimento approderà alla Commissione Affari Costituzionali della Camera dei Deputati il 10 Novembre.

Se convertito in legge, il DL 135/09, sottrarrà ai cittadini ed alla sovranità delle Regioni e dei Comuni l’acqua potabile di rubinetto. E’ un epilogo da scongiurare, sia per un concetto inviolabile che annovera l’acqua come un diritto universale e non come merce, ma anche per le ripercussioni disastrose che una privatizzazione potrebbe generare sui cittadini in funzione della crescita delle tariffe.

Pertanto, alla luce di quanto sopra, della conclusione dell’esame presso il Senato e in previsione della discussione di tale provvedimento alla Camera dei Deputati (inizio previsto per il 16 Novembre) è necessario attuare un mail bombing sui componenti della Commissione, al fine di mettere un po’ di pressione richiedendo di sostenere le nostre proposte nel dibattito. Affinchè il mail bombing sortisca effetto, è importante che l’invio delle mail sia realizzato contemporaneamente dal maggior numero di persone possibili, concentradosi sulla giornata di martedì 10 Novembre 2009.

Elenco degli indirizzi e-mail: vedi qui.

Testo (suggerito) delle e-mail: leggi qui.

FIRMA L’APPELLO ON-LINE

CAMPAGNA NAZIONALE “SALVA L’ACQUA” – IL GOVERNO PRIVATIZZA L’ ACQUA!

FIRMA L’APPELLO ON-LINE

[Fonte: Forum italiano dei Movimenti per l'acqua]





Uso improprio del cortile: il condominio non è responsabile

6 11 2009

Il condominio non è responsabile per l’uso improprio del cortile, trasformato in “parco giochi”. Lo stabilisce la Corte di Cassazione.

Il gioco del calcio, vietato nel cortile condominiale, costituisce una utilizzazione impropria dell’area condominiale che fa venire meno il rapporto di causalità con l’evento dannoso. Pertanto l’imprudenza dell’utilizzatore-danneggiato integra «il caso fortuito» richiesto dalla legge per esonerare il condominio dalla responsabilità da cose in custodia, con l’esclusione, altresì, dell’obbligo del condominio custode di segnalare la pericolosità connessa all’uso del manufatto.

(Cassazione, Sezione III, 8 ottobre 2008, n.24904)

[Fonte: IlCondominioweb]






Realizzare una terrazza ad uso esclusivo da una parte del tetto condominiale

27 08 2009

Qualora il proprietario dell’ultimo piano di un edificio condominiale provveda a modificare una parte del tetto condominiale trasformandola in terrazza a proprio uso esclusivo, tale modifica è da ritenere illecita non potendo essere invocato l’art. 1102 c.c. poiché non si è in presenza di una modifica finalizzata al migliore godimento della cosa comune, bensì all’appropriazione di una parte di questa che viene definitivamente sottratta ad ogni possibilità di futuro godimento da parte degli altri; E’ del tutto ininfluente la considerazione che non e’ variata la funzione di “copertura” cui assolverebbe anche la parte di tetto sostituita con la terrazza a tasca, perche’ non e’ affatto vero che detta utilizzazione sia l’unica possibile, non potendosi escludere in ipotesi utilizzazioni future, quali l’appoggio di antenne, o di pannelli solari, o altre possibili e oggi inimmaginabile utilita’.

[Cass. civ., sez. II, 5 giugno 2008, n. 14950]

(Fonte: Il CondominioWeb)





Normativa sulle distanze legali: principio dell’inoperatività

25 08 2009
Principio dell’inoperatività nel condominio, normativa sulle distanze legali
Trib. Salerno Sez. II, sentenza del 13 febbraio 2009
Il principio dell’inoperatività nel condominio della normativa sulle distanze legali è applicabile soltanto con riferimento alle opere costruite sulle parti comuni e sempre che si tratti di uso normale del bene comune con la conseguenza che la disciplina dettata dall’art. 873 c.c. e dall’art. 907 c.c. trova piena applicazione nei rapporti tra condomin

Il principio dell’inoperatività nel condominio della normativa sulle distanze legali è applicabile soltanto con riferimento alle opere costruite sulle parti comuni e sempre che si tratti di uso normale del bene comune con la conseguenza che la disciplina dettata dall’art. 873 c.c. e dall’art. 907 c.c. trova piena applicazione nei rapporti tra condomini.

[Trib. Salerno Sez. II, sentenza del 13 febbraio 2009]

(Fonte: IlCondominioWeb)





Furto commesso attraverso l’utilizzo dei ponteggi? L’Impresa appaltatrice è responsabile

17 07 2009
L’impresa appaltatrice è responsabile se il furto è commesso attraverso l’utilizzo dei ponteggi. L’appaltatore è responsabile delle cose che ha in custodia (id est i ponteggi) e deve assicurarne la messa in sicurezza. Una volta che l’assemblea condominiale ha deliberato l’effettuazione e l’assegnazione dei lavori, la ditta aggiudicatrice, che abbia firmato il contratto d’appalto, risulterà responsabile nei confronti del condominio, nonché dei singoli condomini, per i danni occorsi durante l’esecuzione dei lavori stessi. A parte la responsabilità contrattuale, che la ditta assume in relazione al corretto svolgimento dei lavori, l’aggiudicatrice sarà responsabile anche in virtù dell’art. 2051 c.c. quale custode dei beni presenti sul cantiere.

[Cass. civ. sez. III, 27 maggio 2009, n. 12274]
(Fonte: IlCondominioweb)





Manca il corrimano? Si rischia di risarcire tutti i danni …

12 02 2009

A norma delle disposizioni dell’art. 2051 del c.c., ove si verifichi una caduta, con conseguenti lesioni, su di una rampa di scale che dia accesso al cortile interno e che sia priva dell’apposito corrimano, si configura responsabilità per danni da cosa in custodia in capo al condominio.

[Tribunale di Milano, sezione X, sentenza n.10587, del 30 settembre 2005]

(Fonte: IlCondominioweb)





Questo BLOG sostiene l’iniziativa “Free blogger – NO alla legge Levi/Veltroni”

13 11 2008
free blogger, no alla legge Levi/Veltroni!

free blogger, no alla legge Levi/Veltroni!

Di cosa si parla? Leggi qui, informati (nel vero senso del termine) leggendo questo post.

Questo è il testo della proposta di legge: scaricalo (è in PDF) e leggilo.

Fermiamo chi non sa cosa sta facendo; oppure, e questo sarebbe moooltooo più inquietante, sa esattamente cosa sta facendo …





Infiltrazioni di acqua: terrazza deteriorata per difetto di manutenzione. Chi paga?

16 10 2008

In tema di condominio di edifici dei danni cagionati all’appartamento sottostante da infiltrazioni di acqua provenienti dalla terrazza deteriorata per difetto di manutenzione rispondono i condomini tenuti alla sua manutenzione e la relativa domanda di risarcimento dei danni è proponibile nei confronti del Condominio, in persona dell’amministratore, quale rappresentante di tutti i condomini tenuti ad effettuare la manutenzione.

L’obbligazione risarcitoria del condominio trova la sua fonte nel disposto dell’art. 2051 c.c., con la conseguenza che, ai fini dell’accertamento della responsabilità, è sufficiente che il danneggiato fornisca la prova di una relazione tra la cosa in custodia e l’evento dannoso, nonché della esistenza di un effettivo potere fisico su di essa da parte del custode, sul quale incombe il dovere di vigilare onde evitare che produca danni a terzi.

[Tribunale Cassino, 17/07/2008]

(Fonte: Il Condominioweb)





Modificare una parte del tetto condominiale trasformandola in terrazza ad uso esclusivo: si può?

15 10 2008

Qualora il proprietario dell’ultimo piano di un edificio condominiale provveda a modificare una parte del tetto condominiale trasformandola in terrazza a proprio uso esclusivo, tale modifica è da ritenere illecita non potendo essere invocato l’art. 1102 c.c. poiché non si è in presenza di una modifica finalizzata al migliore godimento della cosa comune, bensì all’appropriazione di una parte di questa che viene definitivamente sottratta ad ogni possibilità di futuro godimento da parte degli altri.

Art. 1102 (Uso
della cosa comune) Ciascun partecipante può
servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione
e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo
il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese
le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa.
Il partecipante non può estendere il suo diritto sulla cosa
comune in danno degli altri partecipanti, se non compie atti idonei
a mutare il titolo del suo possesso.

E’ del tutto ininfluente la considerazione che non e’ variata la funzione di “copertura” cui assolverebbe anche la parte di tetto sostituita con la terrazza a tasca, perche’ non e’ affatto vero che detta utilizzazione sia l’unica possibile, non potendosi escludere in ipotesi utilizzazioni future, quali l’appoggio di antenne, o di pannelli solari, o altre possibili e oggi inimmaginabile utilita’.

[Cass. civ., sez. II, 5 giugno 2008, n. 14950]

(Fonte: Il Condominioweb)





Chiudi una tettoia? E’ una ristrutturazione edilizia …

28 07 2008

La chiusura di una preesistente tettoia deve configurarsi non già come intervento manutentivo, che presupporrebbe la natura non innovativa degli apporti edilizi, e, nel caso di specie, della funzione di sola copertura propria della tettoia preesistente, ma di vera e propria ristrutturazione edilizia, ai sensi dell’art. 31, lett. d), legge 5 agosto 1978, n.457, ed ora dell’art. 3 del D.P.R. n.380 del 2001, trattandosi di trasformazione di un immobile tale da portare, come in effetti nella specie porta, ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Non può revocarsi in dubbio, infatti, che la chiusura della tettoia importi non la sola copertura di una superficie, ma la piena utilizzabilità di un volume, in sicuro ampliamento del fabbricato cui accede. Pertanto tale intervento che si configura come innovativo e non meramente manutentivo deve rispettare la disciplina in tema di distanza e di superficie massima edificabile.

[TAR Abruzzo-L'Aquila, sez. I, sentenza 07/03/2008 n. 127]
(Fonte: Il CondominioWeb)





La responsabilità dell’appaltatore per il rifacimento di un terrazzo condominiale

17 07 2008

In tema di appalto, le norme contenute negli artt. 1667 e 1669 c.c., sulla garanzia per difformità e vizi dell’opera e sulla responsabilità per rovina e difetti di cose immobili, disciplinano fattispecie del tutto diverse tra loro: la prima ha natura contrattuale, mentre la seconda, che pure presuppone un rapporto contrattuale, si configura come responsabilità extracontrattuale di ordine pubblico, al fine di promuovere la stabilità e la solidità degli edifici e delle altre cose immobili, destinate per loro natura a lunga durata, così tutelando l’incolumità e la sicurezza dei cittadini.

Ove non ricorra la costruzione di un edificio o di altre cose immobili, destinate per loro natura a lunga durata, ma un’opera di mera riparazione o modificazione di preesistenti edifici o di altre preesistenti cose immobili, destinate per loro natura a lunga durata, la norma dell’art. 1669 c.c. non è applicabile, potendo invece trovare applicazione, se ne ricorrono le condizioni, la disciplina sulla responsabilità dell’appaltatore, per difformità e vizi dell’opera, di cui all’art. 1667 c.c.

(Nel caso di specie , la Suprema Corte ha riformato la sentenza di merito che aveva ritenuto configurabile tale ipotesi di responsabilità in riferimento all’opera di mero rifacimento della impermeabilizzazione e pavimentazione del terrazzo condominiale di un edificio condominiale preesistente).

[Cass. civ., sez. II, 20 novembre 2007, n. 24143]

(Fonte: Il Condominioweb)





Sei caduto dalle scale? Il condomìnio non risarcisce se il pericolo era evidente …

9 07 2008

Se il fatto lesivo è stato cagionato esclusivamente dal comportamento del danneggiato nessun risarcimento è dovuto dal condominio. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso presentato da una signora che chiedeva il risarcimento del danno subito a causa della caduta occorsale nell’atrio di un edificio reso scivoloso dalla cera applicata dal custode dello stabile, combinata con l’acqua piovana trasportata dal passaggio degli inquilini.

La Corte ha ribadito che la responsabilità del custode ex art. 2051 c.c. è esclusa soltanto quando il danno sia eziologicamente riconducibile non alla cosa, ma al fortuito senza che rilevi che questo sia costituito da un comportamento umano, nel fatto cioè dello stesso danneggiato o di un terzo. Nel caso in esame si rileva dunque la sussistenza di un comportamento colposo della vittima che, in base alla sua stessa prospettazione dei fatti (la signora aveva, infatti, dichiarato in primo grado che, prima di assicurare la presa ai corrimani delle scale, aveva alzato il piede sinistro sul primo gradino, rendendo così più instabile il proprio equilibrio e rovinando a terra), pur potendo verificare in condizioni di normale visibilità che il pavimento appariva in condizioni di percepibile scivolosità, non aveva prestato la normale diligenza e la dovuta particolare attenzione alla situazione anomala dei luoghi.

Infatti, una volta che sia stato accertato, in via di fatto, che l’evento lesivo sia stato cagionato esclusivamente dal comportamento della danneggiata, giustamente la Corte di merito ha escluso che possa trovare applicazione la responsabilità oggettive del custode ex art. 2051 cc, che presuppone invece la diversa ipotesi dei danni cagionati dal la cosa in custodia per la sua intrinseca natura ovvero per l’insorgenza in essa di fattori, dannosi.

[Cass. civ., Sez. III, Sentenza 19 Giugno 2008 , n. 16607]

(Fonte: IlCondominioWeb)





Agganciare la tenda da sole alla soletta del balcone sovrastante: si può?

8 07 2008

La corte, con sentenza del 17 luglio 2007, n. 15913, ha precisato che l’art. 1125 c.c. non può trovare applicazione nel caso dei balconi “aggettanti”, i quali sporgendo dalla facciata dell’edificio, costituiscono solo un prolungamento dell’appartamento dal quale protendono; e, non svolgendo alcuna funzione di sostegno, né di necessaria copertura dell’edificio (come, viceversa, accade per le terrazze a livello incassate nel corpo dell’edificio), non possono considerarsi a servizio dei piani sovrapposti e, quindi, di proprietà comune dei proprietari di tali piani; ma rientrano nella proprietà esclusiva dei titolari degli appartamenti cui accedono.

Ne consegue che il proprietario dell’appartamento sito al piano inferiore, non può agganciare le tende alla soletta del balcone “aggettante” sovrastante, se non con il consenso (Scritto? ndr, Meglio di si …) del proprietario dell’appartamento sovrastante.

[Cass. civile, Sez. II, 17 luglio 2007, n. 15913]

(Fonte: Il Condominioweb)





Ampliamento di locale ad uso abitativo con aumento della cubatura: illegittimo se manca l’autorizzazione condominiale

7 07 2008

In mancanza di una delibera condominiale, deve essere abbattuto il manufatto realizzato dal condomino nel terrazzo di sua proprietà esclusiva posto all’ultimo piano dello stabile; solo la presenza di una specifica autorizzazione contenuta nella delibera assembleare, può infatti sanare i lavori intrapresi dal proprietario per la messa in opera di una costruzione che andrebbe ad aumentare la cubatura del suo appartamento.

Nella specie, i ricorrenti avevano edificato sul terrazzo di proprietà esclusiva un manufatto in muratura che aveva inglobato il preesistente locale stenditoio e lavatoio realizzando una nuova porzione abitativa di mq. 36,50 con un aumento di cubatura di mc 102 senza alcuna autorizzazione da parte dell’Assemblea Condominiale, che anzi aveva deliberato la sospensione dei lavori intrapresi dalle attuali controparti; sussisteva pertanto la violazione dell’art. 11 del Regolamento di Condominio che vietava la costruzione di “qualsiasi manufatto provvisorio o permanente sui giardini privati o condominiali e sui terrazzi privati e condominiali senza autorizzazione dell’assemblea”.

[Cassazione civile , sez. II, sentenza 16.04.2008 n° 10040]
(Fonte: IlCondominioweb)





Caduta dalle scale condominiali

28 05 2008

In materia di responsabilità extracontrattuale, deve riconoscersi la responsabilità del condominio per i danni arrecati alla persona che, mentre scendeva le scale di pertinenza del condominio medesimo, perdeva l’equilibrio a causa della presenza di un gradino rotto e sconnesso, causandosi delle lesioni fisiche.

(Tribunale di Monza, sentenza depositata in Cancelleria il 2 ottobre 2007)

Fonte: Il Condominioweb





Antenna parabolica posta in opera da un condomino sul lastrico solare

7 05 2008

Antenna parabolica posta in opera da un condomino sul lastrico solare

È nulla la deliberazione del condominio, con la quale viene disposta la rimozione dell’antenna parabolica, posta in opera da un condomino sul lastrico solare, perché contrastante con un complesso normativo che, ripetendo il proprio fondamento dal principio costituzionale di libertà di informazione, facoltizza il singolo condomino alla installazione dell’antenna medesima, con il solo limite che essa non arrechi pregiudizio all’uso del bene da parte degli altri condomini, né produca un qualsiasi, apprezzabile danno alle parti comuni.

[Corte app. civ. Perugia, 1 luglio 2004]

(Fonte: Condominioweb)





Sono operative le nuove norme sulla sicurezza degli impianti negli edifici

1 04 2008

Dal 27 marzo 2008 sono operative le nuove norme sulla sicurezza degli impianti negli edifici. Il decreto 22 gennaio 2008 n.37, emanato dal ministero dello Sviluppo economico, è stato predisposto da una commissione tecnica interministeriale con rappresentanti delle categorie economiche e professionali ed è stato messo definitivamente a punto dopo aver acquisito le osservazioni delle categorie e associazioni interessate. Il provvedimento semplifica notevolmente le procedure e gli adempimenti formali, anche in caso di compravendita o di locazione degli immobili e, contemporaneamente, rende più efficaci, anche rafforzando l’attuale sistema sanzionatorio, le norme a tutela della sicurezza delle persone che vivono o lavorano all’interno degli edifici, ancora troppo spesso vittime (soprattutto casalinghe e bambini) di incidenti. Il decreto si applica agli impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d’uso, collocati all’interno degli stessi o delle relative pertinenze; nel caso che l’impianto sia connesso a reti di distribuzione, si applica a partire dal punto di consegna della fornitura.

[Fonte: Governo.it]




Infiltrazioni nel lastrico solare in condominio. In caso di danni, obbligo risarcitorio

13 03 2008

In tema di condominio di edifici la terrazza a livello, anche se di proprietà o di uso esclusivo di un singolo condomino, assolve alla stessa funzione di copertura del lastrico solare posto alla sommità dell’edificio nei confronti degli appartamenti sottostanti.
Ne consegue che anche se appartiene in proprietà o se è attribuito in uso esclusivo ad uno dei condomini, all’obbligo di provvedere alla sua riparazione o alla sua ricostruzione sono tenuti tutti i condomini, in concorso con il proprietario o con il titolare del diritto di uso esclusivo. Tale criterio di riparto vale però solo per la pavimentazione e, in genere, la struttura che regge la terrazza. Non trova invece applicazione per ciò che si riferisce ai parapetti, ai muretti o alle ringhiere che sono funzionalmente destinati a rendere più sicuro agevole l’uso della terrazza e che devono pertanto essere mantenuti a cura e a spese del proprietario. Pertanto, dei danni cagionati all’appartamento sottostante per le infiltrazioni d’acqua provenienti dal lastrico, deteriorato per difetto di manutenzione, rispondono tutti gli obbligati inadempienti alla funzione di conservazione, secondo le proporzioni stabilite dal cit. art. 1126, vale a dire, i condomini ai quali il lastrico serve da copertura, in proporzione dei due terzi, ed il titolare della proprietà o dell’uso esclusivo, in ragione delle altre utilità, nella misura del terzo residuo

[Cassazione civile , sez. III, sentenza 13/12/2007 n° 26239]

(Fonte: IlCondominioweb)





Infiltrazioni dal lastrico solare condominiale. In caso di danni, obbligo risarcitorio

6 03 2008

In tema di condominio di edifici la terrazza a livello, anche se di proprietà o di uso esclusivo di un singolo condomino, assolve alla stessa funzione di copertura del lastrico solare posto alla sommità dell’edificio nei confronti degli appartamenti sottostanti.
Ne consegue che anche se appartiene in proprietà o se è attribuito in uso esclusivo ad uno dei condomini, all’obbligo di provvedere alla sua riparazione o alla sua ricostruzione sono tenuti tutti i condomini, in concorso con il proprietario o con il titolare del diritto di uso esclusivo.
Tale criterio di riparto vale però solo per la pavimentazione e, in genere, la struttura che regge la terrazza. Non trova invece applicazione per ciò che si riferisce ai parapetti, ai muretti o alle ringhiere che sono funzionalmente destinati a rendere più sicuro agevole l’uso della terrazza e che devono pertanto essere mantenuti a cura e a spese del proprietario.
Pertanto, dei danni cagionati all’appartamento sottostante per le infiltrazioni d’acqua provenienti dal lastrico, deteriorato per difetto di manutenzione, rispondono tutti gli obbligati inadempienti alla funzione di conservazione, secondo le proporzioni stabilite dal cit. art. 1126, vale a dire, i condomini ai quali il lastrico serve da copertura, in proporzione dei due terzi, ed il titolare della proprietà o dell’uso esclusivo, in ragione delle altre utilità, nella misura del terzo residuo

[Cassazione civile , sez. III, sentenza 13/12/2007 n° 26239: leggi qui]

(Fonte: IlCondominioWeb)





Un condòmino può installare, di propria volontà/iniziativa, un servoscala?

24 12 2007

In tema di condominio di edifici, per effetto del disposto dell’art. 2 della L. 9 gennaio 1989 n. 13, deve riconoscersi il diritto del singolo condomino di installare servoscala o strutture mobili facilmente amovibili anche se in tal modo venga alterata la destinazione di talune parti comuni dell’edificio o venga impedito il diritto degli altri condomini di fare parimenti uso di dette parti comuni, purché non sia pregiudicata la stabilità o la sicurezza o il decoro architettonico del fabbricato e non si rendano talune sue parti comuni inservibili all’uso o al godimento anche di un solo condomino.
[Trib. civ. Firenze, sez. III, 10 novembre 2004, n. 4385]

(Fonte: Condominioweb)