E’ tema dibattuto e fonte di controversie in condominio, il possibile distacco dal riscaldamento centralizzato avanzato da uno o più condomini.
Grazie alle interpretazioni fornite dalla Corte di Cassazione negli ultimi anni, si sono chiariti i termini e le possibilità al distacco, tenendo presente la normativa in materia di risparmio energetico.
Cosicché, quando previsto dal regolamento condominiale, il proprietario che intendesse fare richiesta all’assemblea di distacco del suo allacciamento da quello di riscaldamento centralizzato, dovrà – a mezzo di perizia redatta da termotecnico specializzato – dimostrare che dalla sua rinuncia al riscaldamento comune non deriverà alcuno squilibrio termico, che resteranno invariate le funzionalità dell’impianto e che i condomini rimasti allacciati non subiranno maggiori costi. Che, insomma, sia garantita la continuità dello standard di efficienza senza aggravi.
Quando il condomino avrà pronta la documentazione redatta dal tecnico, avrà cura di inviarla all’amministratore affinché la questione, posta all’ordine del giorno di apposita assemblea, possa essere valutata dalla collegialità per la delibera relativa.
Deliberato in senso positivo il distacco, il condomino non parteciperà più alle spese inerenti il consumo dell’energia del riscaldamento centralizzato ( gas, gasolio, utenza elettrica relativa) ma, sarà chiamato a contribuire alle sole spese che riguarderanno la conservazione dell’impianto, in quanto egli rimane comproprietario dello stesso.
[Fonte: Il Condominioweb]
In condominio, il giardino è solitamente compreso tra i beni comuni. In alcuni casi rappresenta, invece, bene di individuale proprietà, in altri ancora, pur considerato di proprietà comune, è concesso in uso e godimento ai proprietario dei piani terra.
Il Senato, il 04 Novembre 2009, 

Il condominio non è responsabile per l’uso improprio del cortile, trasformato in “parco giochi”. Lo stabilisce la Corte di Cassazione.
L’impresa appaltatrice è responsabile se il furto è commesso attraverso l’utilizzo dei ponteggi. L’appaltatore è responsabile delle cose che ha in custodia (id est i ponteggi) e deve assicurarne la messa in sicurezza. Una volta che l’assemblea condominiale ha deliberato l’effettuazione e l’assegnazione dei lavori, la ditta aggiudicatrice, che abbia firmato il contratto d’appalto, risulterà responsabile nei confronti del condominio, nonché dei singoli condomini, per i danni occorsi durante l’esecuzione dei lavori stessi. A parte la responsabilità contrattuale, che la ditta assume in relazione al corretto svolgimento dei lavori, l’aggiudicatrice sarà responsabile anche in virtù dell’art. 2051 c.c. quale custode dei beni presenti sul cantiere.
A norma delle disposizioni dell’art. 2051 del c.c., ove si verifichi una caduta, con conseguenti lesioni, su di una rampa di scale che dia accesso al cortile interno e che sia priva dell’apposito corrimano, si configura responsabilità per danni da cosa in custodia in capo al condominio.
Dal 18 dicembre 2008, dopo l’approvazione del Consiglio dei Ministri del 19 novembre 2008, entra in vigore il decreto legislativo n.188 (20/11/2008). Viene quindi recepita nel nostro ordinamento giuriuridico la direttiva europea 2006/66/CE sulla produzione e il riciclo di pile e accumulatori e, contestualmente, viene abroga la direttiva 91/157/CEE.
Qualora il proprietario dell’ultimo piano di un edificio condominiale provveda a modificare una parte del tetto condominiale trasformandola in terrazza a proprio uso esclusivo, 




