Mutuo variabile? Che fare adesso?

3 05 2011

[Aggiornamento, 04/05/2011, leggi dopo l'interruzione, in calce al post. Leggi qui]

L’argomento, tecnicamente, non è direttamente inerente il Condominio. Ma, purtroppo, riguarda da molto vicino i condòmini; che, spesso (per non dire quasi sempre), ricorrono al Mutuo come unica forma di finanziamento per l’acquisto della tanto agognata casa.

Una considerazione sul domani: il futuro è da scrivere, è vero, ma si può pensare di prevederlo, almeno a grandi linee. I tassi, per i prossimi 2 anni (così dicono gli esperti), continueranno a salire.  Come indicato da OF (Osservatorio Finanziario) l’incremento (o aumento) dei tassi “… dovrebbe essere il seguente: il fisso che oggi a trent’anni è a quota 4,7% (Tan) dovrebbe salire a fine anno al 5,3% mentre, nel 2012, dovrebbe già sfiorare il 6% (5,8%). …“. Cosa significa questo? Che i tempi del < tasso fisso,  tasso basso > sono ormai un lontano ricordo … Oggi l’Euribor a 3 mesi si attesta a quota 1,40 ovvero circa il 40% in più rispetto ad inizio anno. Ed il trend è destinato a salire; ” … Il variabile Euribor continuerà la sua crescita progressiva fino a raggiungere, a fine 2011, quota 2% e a fine del prossimo anno forse quota 3% o poco al di sopra. La Banca Centrale Europea cercherà di contenere la crescita (e anche l’inflazione) mantenendo il suo indice di rifinanziamento sotto il 2% con altri due aumenti quest’anno dall’attuale 1,25% all’1,75%. …” (fonte OF)

Mutuo variabile, che fare adesso? Molto, ovviamente, dipende dalla propria, personale,  situazione debitoria: durata del Mutuo, Capitale residuo ancora da pagare, capacità reddituale individuale, tipo di mutuo variabile sottoscritto. Potrebbero esserci opzioni di salvaguardia, come (ad esempio) un tetto massimo di spesa per rata, un’opzione di tasso misto, un’Assicurazione stipulata contestualmente al Mutuo, la rata fissa con una durata variabile, etc. … . Oppure no. Leggi il seguito di questo post »





Riscaldamento centralizzato: come staccarsi?

12 11 2009

E’ tema dibattuto e fonte di controversie in condominio, il possibile distacco dal riscaldamento centralizzato avanzato da uno o più condomini.

Grazie alle interpretazioni fornite dalla Corte di Cassazione negli ultimi anni, si sono chiariti i termini e le possibilità al distacco, tenendo presente la normativa in materia di risparmio energetico.

Cosicché, quando previsto dal regolamento condominiale, il proprietario che intendesse fare richiesta all’assemblea di distacco del suo allacciamento da quello di riscaldamento centralizzato, dovrà – a mezzo di perizia redatta da termotecnico specializzato – dimostrare che dalla sua rinuncia al riscaldamento comune non deriverà alcuno squilibrio termico, che resteranno invariate le funzionalità dell’impianto e che i condomini rimasti allacciati non subiranno maggiori costi. Che, insomma, sia garantita la continuità dello standard di efficienza senza aggravi.

Quando il condomino avrà pronta la documentazione redatta dal tecnico, avrà cura di inviarla all’amministratore affinché la questione, posta all’ordine del giorno di apposita assemblea, possa essere valutata dalla collegialità per la delibera relativa.

Deliberato in senso positivo il distacco, il condomino non parteciperà più alle spese inerenti il consumo dell’energia del riscaldamento centralizzato ( gas, gasolio, utenza elettrica relativa) ma, sarà chiamato a contribuire alle sole spese che riguarderanno la conservazione dell’impianto, in quanto egli rimane comproprietario dello stesso.

[Fonte: Il Condominioweb]





Infiltrazioni da acqua: il riparto delle spese

4 09 2008

Tutte le opere necessarie per eliminare le infiltrazioni da acqua dal lastrico solare sono da ripartire in base al criterio di spesa previsto dall’articolo 1126 del Codice Civile (un terzo a carico del proprietario e due terzi a carico degli appartamenti sottostanti). Per i danni eventualmente arrecati all’interno dell’appartamento di un condòmino, sottostante, rispondono in linea di principio tutti i condòmini a patto che sia dimostrato che si tratta di un difetto di costruzione o manutenzione del lastrico solare.

(fonte: L’esperto risponde, Il Sole 24Ore, quesito 3.013)





Le agevolazioni Irpef per le ristrutturazioni edilizie

18 04 2007

Aggiornamento: leggi il post relativo alle novità introdotte dalla Finanziaria 2008, clicca qui.

E’ stata recentemente pubblicata, sul sito dell’Agenzia delle Entrate, la nuova guida (2007) per le agevolazioni Irpef sulle ristrutturazioni edilizie. Si può scaricare da qui oppure visualizzarla da qui. La guida è aggiornata con le ultime disposizioni di legge (Finanziaria 2007) ed indica anche le scadenze da rispettare. Per chi si appresta ad effettuare lavori di ristrutturazione, è un ottimo vademecum, scritto bene ed in modo chiaro.

(immagine tratta da Soldiblog.it)

Questo è l’elenco (tratto dall’indice) degli argomenti trattati:

LA DETRAZIONE IRPEF PER LE SPESE DI RISTRUTTURAZIONE

1. Chi può fruire della detrazione
2. Per quali lavori spettano le agevolazioni
3. Cosa deve fare chi ristruttura per fruire della detrazione
4. Come si può perdere la detrazione
5. Se cambia il possesso

LA DETRAZIONE IRPEF PER GLI ACQUIRENTI E GLI ASSEGNATARI DI IMMOBILI RISTRUTTURATI

LA DETRAZIONE IRPEF DEL 19% SUGLI INTERESSI PASSIVI

I PRINCIPALI TIPI DI INTERVENTI AMMESSI ALLA DETRAZIONE

1. Sulle singole unità abitative
2. Gli interventi sulle parti condominiali





Ripartizione delle spese

4 02 2007

E’ disponibile, qui, un nuovo documento che parla dei criteri per la ripartizione delle spese condominiali tra i singoli Condòmini.

Buona lettura …





Vietato autoridursi le spese!

18 01 2007

Le spese condominiali vanno comunque pagate: il condòmino può far valere le sue ragioni solo dopo aver pagato.La legge è chiara nello stabilire che nessun condomino può rifiutarsi di contribuire alle spese per la conservazione dei beni comuni o per l’erogazione dei servizi nell’interesse di tutti, neppure rinunziando ai propri diritti sulle cose e sui servizi stessi.
L’obbligo del condomino di contribuire al pagamento delle spese condominiali sorge con la delibera dell’assemblea che approva le spese stesse, e non a seguito della successiva delibera di ripartizione, che può peraltro anche mancare ove esistano le tabelle” millesimali, strumento che permette di individuare con certezza, attraverso un semplice calcolo matematico, le somme dovute dai singoli condomini.
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